Art. 3 
 
  Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale n. 18/2012 
 
  1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale n. 18/2012  e'  inserito
il seguente: 
    «Art.  4-bis.  (Erogazione  in  ambito  domiciliare).  -  1.   Si
considera domiciliare la somministrazione  del  farmaco  cannabinoide
che e' avviata al di  fuori  di  strutture  ospedaliere  o  a  queste
assimilabili. 
  2. Nel caso di cui al comma  1,  il  medico  di  medicina  generale
prescrive la terapia  su  ricetta  del  SSR,  sulla  base  del  piano
terapeutico redatto dal medico specialista del  SSR.  Ai  fini  della
fornitura con oneri a carico del SSR,  i  farmaci  cannabinoidi  sono
forniti dalla farmacia ospedaliera  nell'ambito  del  budget  di  cui
all'articolo 4, comma 1.».