Art. 3 Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale n. 18/2012 1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale n. 18/2012 e' inserito il seguente: «Art. 4-bis. (Erogazione in ambito domiciliare). - 1. Si considera domiciliare la somministrazione del farmaco cannabinoide che e' avviata al di fuori di strutture ospedaliere o a queste assimilabili. 2. Nel caso di cui al comma 1, il medico di medicina generale prescrive la terapia su ricetta del SSR, sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista del SSR. Ai fini della fornitura con oneri a carico del SSR, i farmaci cannabinoidi sono forniti dalla farmacia ospedaliera nell'ambito del budget di cui all'articolo 4, comma 1.».