Art. 4 Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 18/2012 1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 18/2012 e' sostituita dalla seguente: «a) ad assicurare l'omogeneita' nell'organizzazione delle attivita' di cui agli articoli 4, 4-bis e 5.».