Art. 4 
 
      Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 18/2012 
 
  1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della legge  regionale
n. 18/2012 e' sostituita dalla seguente: 
    «a)  ad  assicurare   l'omogeneita'   nell'organizzazione   delle
attivita' di cui agli articoli 4, 4-bis e 5.».