Art. 5 
 
  Inserimento dell'articolo 6-bis nella legge regionale n. 18/2012 
 
  1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale n. 18/2012  e'  inserito
il seguente: 
    «Art. 6-bis. (Convenzioni e  attivita'  sperimentali).  -  1.  La
Giunta regionale puo'  stipulare  convenzioni  con  i  centri  e  gli
istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione
o alla preparazione dei farmaci cannabinoidi. 
  2. La Giunta regionale, ai fini della presente legge  e  anche  per
ridurre il costo dei farmaci cannabinoidi importati  dall'estero,  e'
autorizzata ad  avviare  azioni  sperimentali  o  specifici  progetti
pilota con altri soggetti autorizzati, secondo la normativa  vigente,
a produrre farmaci cannabinoidi.».