Art. 5 Inserimento dell'articolo 6-bis nella legge regionale n. 18/2012 1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale n. 18/2012 e' inserito il seguente: «Art. 6-bis. (Convenzioni e attivita' sperimentali). - 1. La Giunta regionale puo' stipulare convenzioni con i centri e gli istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei farmaci cannabinoidi. 2. La Giunta regionale, ai fini della presente legge e anche per ridurre il costo dei farmaci cannabinoidi importati dall'estero, e' autorizzata ad avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota con altri soggetti autorizzati, secondo la normativa vigente, a produrre farmaci cannabinoidi.».