Art. 7 
 
       Modifiche al preambolo della legge regionale n.18/2012 
 
  1. Dopo il punto  6  del  considerato  del  preambolo  della  legge
regionale n. 18/2012, e' aggiunto il seguente: 
    «6-bis. Si ritiene di disciplinare anche l'ipotesi di  avvio  del
trattamento in ambito domiciliare,  su  prescrizione  del  medico  di
medicina generale sulla base del piano terapeutico redatto dal medico
specialista del SSR, ferma  restando  la  distribuzione  diretta  del
farmaco cannabinoide da parte della farmacia ospedaliera.». 
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 19 febbraio 2015 
 
                                ROSSI 
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  nella
seduta dell'11 febbraio 2015. 
  (Omissis).