Art. 7 Modifiche al preambolo della legge regionale n.18/2012 1. Dopo il punto 6 del considerato del preambolo della legge regionale n. 18/2012, e' aggiunto il seguente: «6-bis. Si ritiene di disciplinare anche l'ipotesi di avvio del trattamento in ambito domiciliare, su prescrizione del medico di medicina generale sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista del SSR, ferma restando la distribuzione diretta del farmaco cannabinoide da parte della farmacia ospedaliera.». La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 19 febbraio 2015 ROSSI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 febbraio 2015. (Omissis).