Art. 10 
 
             Attivita' fisica in ambito socio-sanitario 
 
  1.  La  Regione,  considerata  la  valenza  sociale   e   sanitaria
dell'attivita' fisica per la  prevenzione  della  malattia,  promuove
l'integrazione degli interventi di cui alla  presente  legge  con  le
azioni in materia di politiche sociali e sanitarie,  con  particolare
riferimento alle finalita' di cui all'art. 1, comma  3,  lettere  b),
d), e), f), g), h). 
  2. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere previste
forme di incentivazione e agevolazione per le visite medico-sportive.