Art. 10 Attivita' fisica in ambito socio-sanitario 1. La Regione, considerata la valenza sociale e sanitaria dell'attivita' fisica per la prevenzione della malattia, promuove l'integrazione degli interventi di cui alla presente legge con le azioni in materia di politiche sociali e sanitarie, con particolare riferimento alle finalita' di cui all'art. 1, comma 3, lettere b), d), e), f), g), h). 2. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere previste forme di incentivazione e agevolazione per le visite medico-sportive.