Art. 11 Esercizio di impianti sportivi 1. L'apertura e la gestione di impianti e strutture per l'esercizio dell'attivita' fisica sono assoggettate ad una segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), presentata allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) competente per territorio. 2. Nella segnalazione l'interessato attesta il possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'art. 12, nonche' la conformita' ai requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature.