Art. 11 
 
                   Esercizio di impianti sportivi 
 
  1. L'apertura e la gestione di impianti e strutture per l'esercizio
dell'attivita'  fisica  sono   assoggettate   ad   una   segnalazione
certificata di inizio attivita' (SCIA) ai sensi  dell'art.  19  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi),
presentata allo sportello unico per le  attivita'  produttive  (SUAP)
competente per territorio. 
  2.  Nella  segnalazione  l'interessato  attesta  il  possesso   dei
requisiti previsti dal regolamento di cui  all'art.  12,  nonche'  la
conformita' ai requisiti tecnici, igienico-sanitari  e  di  sicurezza
degli impianti e delle attrezzature.