Art. 12 
 
                        Regolamento regionale 
 
  1. Con regolamento regionale,  da  emanarsi  entro  novanta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti: 
    a) requisiti per l'apertura e la gestione degli impianti e  delle
attrezzature per le attivita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera b); 
    b) requisiti tecnici,  igienico-sanitari  e  di  sicurezza  degli
impianti e delle attrezzature  con  esclusione  di  quelli  riservati
all'ambito scolastico e alla riabilitazione sanitaria; 
    c)  requisiti  di  qualificazione  professionale   dei   soggetti
operanti negli impianti di cui alla lettera a), a tutela degli utenti
e a garanzia della qualita' del servizio; 
    d) caratteristiche e livello di qualificazione dei  servizi  alle
persone. 
  2. Dall'applicazione  del  regolamento  regionale  sono  esclusi  i
locali dove si svolgono le seguenti attivita': 
    a)   discipline    riferibili    ad    espressioni    filosofiche
dell'individuo che comportino attivita' motoria; 
    b)  ballo  e  danza  non  ricomprese   nella   disciplina   della
federazione nazionale competente.