Art. 12 Regolamento regionale 1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti: a) requisiti per l'apertura e la gestione degli impianti e delle attrezzature per le attivita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera b); b) requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature con esclusione di quelli riservati all'ambito scolastico e alla riabilitazione sanitaria; c) requisiti di qualificazione professionale dei soggetti operanti negli impianti di cui alla lettera a), a tutela degli utenti e a garanzia della qualita' del servizio; d) caratteristiche e livello di qualificazione dei servizi alle persone. 2. Dall'applicazione del regolamento regionale sono esclusi i locali dove si svolgono le seguenti attivita': a) discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attivita' motoria; b) ballo e danza non ricomprese nella disciplina della federazione nazionale competente.