Art. 14 
 
                         Soggetti affidatari 
 
  1. Gli enti locali che non intendono gestire direttamente i  propri
impianti sportivi, ne affidano, in via preferenziale, la  gestione  a
societa' e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione
sportiva,  discipline  sportive  associate  e  federazioni   sportive
nazionali, secondo procedure ad evidenza pubblica. 
  2. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli  indicati
al comma 1, avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure
di selezione previste, comunque nel rispetto  dei  principi  relativi
alle medesime.