Art. 15 
 
                    Regolamento attuativo locale 
 
  1.  Gli  enti  locali  disciplinano  con  proprio  regolamento   le
modalita' di affidamento in  gestione  degli  impianti  sportivi  nel
rispetto dei seguenti criteri: 
    a) utilizzo dell'avviso pubblico come  modalita'  di  pubblicita'
della  procedura  di  selezione,  idonea  a  garantirne   l'effettiva
conoscenza a tutti i soggetti interessati; 
    b) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della
diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti; 
    c)  garanzia  di  imparzialita'  nel  permetterne  l'utilizzo  ai
soggetti di cui all'art. 14,  comma  1,  che  ne  facciano  richiesta
all'affidatario; 
    d) durata dell'affidamento in  gestione  che  tenga  conto  della
rilevanza economica dell'impianto, del radicamento territoriale e che
promuova, nel tempo, l'avvicendamento dei soggetti affidatari di  cui
all'art. 14, comma 1; 
    e)  affidamento  in  gestione   commisurato   all'entita'   degli
interventi  di  innovazione  e  miglioramento  dell'impianto  che  il
soggetto affidatario si impegna ad effettuare; 
    f)  selezione  da  effettuarsi  in  base  alla  presentazione  di
progetti che  consentano  la  valutazione  dei  profili  economici  e
tecnici della gestione; 
    g) scelta dell'affidatario che tenga  conto  dell'esperienza  nel
settore,  delle   tariffe   praticate   e   dei   prezzi   d'accesso,
dell'affidabilita' economica, dell'assenza di posizioni debitorie nei
confronti dell'ente affidatario, della  qualificazione  professionale
degli  istruttori  e  allenatori  utilizzati,  della   compatibilita'
dell'attivita'   sportiva   esercitata   con    quella    praticabile
nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attivita'  a  favore
dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani; 
    h)  valutazione  della  convenienza  economica  dell'offerta,  da
effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente locale
del canone minimo che si intende percepire e  dell'eventuale  massimo
contributo economico  che  si  intende  concedere  a  sostegno  della
gestione; 
    i) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini; 
    l)   scelta   dell'affidatario   che   favorisca   il   carattere
interdisciplinare delle attivita' sportive  praticate  e  praticabili
nell'impianto,  in  relazione  alle  caratteristiche  dello   stesso,
nonche' la gestione integrata con altri soggetti; 
    m)  garanzia  della  compatibilita'  delle  eventuali   attivita'
ricreative   e   sociali   di   interesse    pubblico,    praticabili
straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli  impianti
sportivi. 
  2. Nel regolamento gli enti locali  possono  individuare  ulteriori
criteri di valutazione delle offerte, con particolare attenzione agli
investimenti finalizzati alla realizzazione della massima  efficienza
energetica. 
  3. In assenza del regolamento, la selezione dei soggetti affidatari
deve avvenire nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.