Art. 15 Regolamento attuativo locale 1. Gli enti locali disciplinano con proprio regolamento le modalita' di affidamento in gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri: a) utilizzo dell'avviso pubblico come modalita' di pubblicita' della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati; b) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti; c) garanzia di imparzialita' nel permetterne l'utilizzo ai soggetti di cui all'art. 14, comma 1, che ne facciano richiesta all'affidatario; d) durata dell'affidamento in gestione che tenga conto della rilevanza economica dell'impianto, del radicamento territoriale e che promuova, nel tempo, l'avvicendamento dei soggetti affidatari di cui all'art. 14, comma 1; e) affidamento in gestione commisurato all'entita' degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare; f) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione; g) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, delle tariffe praticate e dei prezzi d'accesso, dell'affidabilita' economica, dell'assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'ente affidatario, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilita' dell'attivita' sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attivita' a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani; h) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente locale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione; i) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini; l) scelta dell'affidatario che favorisca il carattere interdisciplinare delle attivita' sportive praticate e praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonche' la gestione integrata con altri soggetti; m) garanzia della compatibilita' delle eventuali attivita' ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi. 2. Nel regolamento gli enti locali possono individuare ulteriori criteri di valutazione delle offerte, con particolare attenzione agli investimenti finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica. 3. In assenza del regolamento, la selezione dei soggetti affidatari deve avvenire nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.