Art. 16 
 
                             Convenzioni 
 
  1 . Gli enti locali  stipulano  con  il  soggetto  affidatario  una
convenzione concernente la gestione dell'impianto sportivo. 
  2. La convenzione  stabilisce,  in  particolare,  i  criteri  d'uso
dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione
dello stesso. 
  3. La convenzione puo' prevedere la possibilita', per  il  soggetto
affidatario,  di  utilizzo  integrato  dell'impianto  con   attivita'
commerciali   idonee   ad   agevolare   l'associazionismo    sportivo
nell'impianto  stesso,  nonche'  di  installare  mezzi  e   strutture
pubblicitarie  tese  a  fornire  al  soggetto   affidatario   risorse
economiche da destinare allo svolgimento dell'attivita' sportiva  ivi
praticata. 
  4. La convenzione  prevede  la  verifica  annuale  dello  stato  di
attuazione degli impegni assunti dalle parti e le sanzioni in caso di
inadempienza.