Art. 16 Convenzioni 1 . Gli enti locali stipulano con il soggetto affidatario una convenzione concernente la gestione dell'impianto sportivo. 2. La convenzione stabilisce, in particolare, i criteri d'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso. 3. La convenzione puo' prevedere la possibilita', per il soggetto affidatario, di utilizzo integrato dell'impianto con attivita' commerciali idonee ad agevolare l'associazionismo sportivo nell'impianto stesso, nonche' di installare mezzi e strutture pubblicitarie tese a fornire al soggetto affidatario risorse economiche da destinare allo svolgimento dell'attivita' sportiva ivi praticata. 4. La convenzione prevede la verifica annuale dello stato di attuazione degli impegni assunti dalle parti e le sanzioni in caso di inadempienza.