Art. 17 Utilizzazione di impianti sportivi scolastici e universitari 1. Fermo quanto disposto dall'art. 90, comma 26, della legge n. 289/2002, gli enti locali stipulano convenzioni, secondo criteri di economicita' e razionalita', per l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici in orari extrascolastici e degli impianti universitari, compatibilmente con le esigenze dell'attivita' didattica e delle attivita' sportive della scuola e dell'universita', comprese quelle extra curriculari ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche), con i soggetti individuati all'art. 14, comma 1, aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o l'universita' o in comuni confinanti. 2. Le convenzioni stabiliscono le modalita', le condizioni per l'uso, le pulizie e la custodia dell'impianto sportivo per l'utilizzo di cui al comma 1.