Art. 17 
 
    Utilizzazione di impianti sportivi scolastici e universitari 
 
  1. Fermo quanto disposto dall'art. 90, comma  26,  della  legge  n.
289/2002, gli enti locali stipulano convenzioni, secondo  criteri  di
economicita' e razionalita', per l'utilizzo degli  impianti  sportivi
scolastici in orari extrascolastici e  degli  impianti  universitari,
compatibilmente con le  esigenze  dell'attivita'  didattica  e  delle
attivita' sportive della scuola e dell'universita',  comprese  quelle
extra curriculari ai sensi del regolamento emanato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  ottobre  1996,  n.  567  (Regolamento
recante  la  disciplina  delle  iniziative  complementari   e   delle
attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche), con i  soggetti
individuati all'art. 14, comma 1, aventi sede nel medesimo comune  in
cui ha  sede  l'istituto  scolastico  o  l'universita'  o  in  comuni
confinanti. 
  2. Le convenzioni stabiliscono  le  modalita',  le  condizioni  per
l'uso, le pulizie e la custodia dell'impianto sportivo per l'utilizzo
di cui al comma 1.