Art. 18 Clausola valutativa 1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in merito al raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1, comma 1. 2. Al tal fine, entro il 31 marzo 2016, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione concernente: a) lo stato della sottoscrizione delle intese con i soggetti di cui all'art. 1, commi 4 e 5; b) il processo di costituzione e di implementazione del sistema informativo di cui all'art. 6. 3. A decorrere dal 2017, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione che contiene dati e informazioni inerenti in particolare: a) interventi realizzati per la promozione dell'attivita' fisica finanziati dalla Regione, distinti per tipologia e per entita' del finanziamento; b) eventuali interventi regionali realizzati per il sostegno finanziario all'impiantistica sportiva e per le manifestazioni sportive; c) distribuzione territoriale degli impianti e delle attrezzature per l'attivita' fisica; d) numero degli iscritti alle societa' ed alle associazioni sportive di cui all'art. 1, comma 4; e) stima dei praticanti l'attivita' fisica. 4. Il Consiglio regionale utilizza gli esiti della valutazione dei dati e delle informazioni di cui al comma 3, per l'eventuale rimodulazione degli interventi regionali.