Art. 18 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. Il Consiglio regionale  esercita  il  controllo  sull'attuazione
della presente legge e valuta  i  risultati  ottenuti  in  merito  al
raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1, comma 1. 
  2. Al tal fine,  entro  il  31  marzo  2016,  la  Giunta  regionale
trasmette al Consiglio regionale una relazione concernente: 
    a) lo stato della sottoscrizione delle intese con i  soggetti  di
cui all'art. 1, commi 4 e 5; 
    b) il processo di costituzione e di implementazione  del  sistema
informativo di cui all'art. 6. 
  3. A decorrere dal 2017, la Giunta regionale trasmette al Consiglio
regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione che contiene
dati e informazioni inerenti in particolare: 
    a) interventi realizzati per la promozione dell'attivita'  fisica
finanziati dalla Regione, distinti per tipologia e  per  entita'  del
finanziamento; 
    b) eventuali interventi  regionali  realizzati  per  il  sostegno
finanziario  all'impiantistica  sportiva  e  per  le   manifestazioni
sportive; 
    c) distribuzione territoriale degli impianti e delle attrezzature
per l'attivita' fisica; 
    d) numero degli  iscritti  alle  societa'  ed  alle  associazioni
sportive di cui all'art. 1, comma 4; 
    e) stima dei praticanti l'attivita' fisica. 
  4. Il Consiglio regionale utilizza gli esiti della valutazione  dei
dati e  delle  informazioni  di  cui  al  comma  3,  per  l'eventuale
rimodulazione degli interventi regionali.