Art. 2 Obiettivi 1. La Regione riconosce nella pratica dell'attivita' fisica uno strumento fondamentale per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) la salute e i corretti stili di vita della persona; b) la formazione della persona e delle sue relazioni sociali; c) la leale competitivita'; d) l'inclusione sociale; e) la prevenzione ed il superamento delle condizioni di disagio; f) l'integrazione e la cooperazione tra le comunita'; g) la fruizione dell'ambiente urbano e naturale con criteri di sostenibilita'; h) la promozione del territorio; i) lo sviluppo dell'associazionismo e del volontariato; l) la valorizzazione degli impianti sportivi.