Art. 2 
 
                              Obiettivi 
 
  1. La Regione riconosce nella  pratica  dell'attivita'  fisica  uno
strumento fondamentale per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
    a) la salute e i corretti stili di vita della persona; 
    b) la formazione della persona e delle sue relazioni sociali; 
    c) la leale competitivita'; 
    d) l'inclusione sociale; 
    e) la prevenzione ed il superamento delle condizioni di disagio; 
    f) l'integrazione e la cooperazione tra le comunita'; 
    g) la fruizione dell'ambiente urbano e naturale  con  criteri  di
sostenibilita'; 
    h) la promozione del territorio; 
    i) lo sviluppo dell'associazionismo e del volontariato; 
    l) la valorizzazione degli impianti sportivi.