Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  della  presente  legge  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) attivita' sportiva:  attivita'  agonistica  e  non  agonistica
praticata in forme organizzate dalle federazioni sportive  nazionali,
dalle  discipline  sportive  associate,  dagli  enti  di   promozione
sportiva e da tutti i soggetti riconosciuti e affiliati al CONI e  al
CIP. 
    b)   attivita'   ludico-motoria-ricreativa:   attivita'    svolta
singolarmente o in gruppo per fini di benessere  e  ricreativi.  Tale
attivita' puo' essere organizzata dai soggetti di  cui  alla  lettera
a), senza mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva.