Art. 3 Definizioni 1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni: a) attivita' sportiva: attivita' agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e da tutti i soggetti riconosciuti e affiliati al CONI e al CIP. b) attivita' ludico-motoria-ricreativa: attivita' svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere e ricreativi. Tale attivita' puo' essere organizzata dai soggetti di cui alla lettera a), senza mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva.