Art. 4 
 
                         Piano per lo sport 
 
  1. Il piano per lo sport individua gli obiettivi, le  tipologie  di
intervento e i relativi criteri generali per la loro  attuazione,  in
coerenza con il programma regionale di sviluppo, ai  sensi  dell'art.
10 della legge regionale  7  gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  in
materia  di  programmazione  economica  e  finanziaria  regionale   e
relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale  20/2008
) e nell'ambito delle risorse definite  con  legge  di  bilancio.  Il
piano definisce in particolare: 
    a) indirizzi per il raccordo con  la  programmazione  degli  enti
locali, in coerenza con l'art. 5 della  legge  regionale  n.  1/2015,
favorendo  il  concorso  degli  altri  soggetti  istituzionali  e  la
partecipazione dei soggetti dell'associazionismo sportivo; 
    b) indirizzi e criteri  per  la  definizione  del  fabbisogno  di
spazi, impianti ed attrezzature; 
    c) indirizzi e criteri per gli interventi di sostegno finanziario
all'impiantistica sportiva, destinati agli enti locali, ad altri enti
pubblici, nonche' ai soggetti previsti dall'art. 90, comma 17,  della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2003»); 
    d) indirizzi e criteri per gli interventi di sostegno finanziario
alle manifestazioni sportive,  destinati  ai  soggetti  di  cui  alla
lettera c); 
    e) indirizzi e criteri per la definizione di strategie coordinate
con gli enti locali per l'adeguamento e l'abbattimento delle barriere
architettoniche del sistema di spazi, impianti ed attrezzature; 
    f)  indirizzi  e  criteri  di  sostenibilita'  ambientale   degli
interventi  di  infrastrutturazione   e   di   ottimizzazione   delle
condizioni di gestione; 
    g) indirizzi e criteri per la promozione di specifiche  attivita'
formative, di aggiornamento  e  di  perfezionamento  degli  operatori
dell'area dei servizi alla persona  e  degli  addetti  alla  gestione
delle strutture e degli impianti sportivi; 
    h) indirizzi e criteri per la redazione, l'individuazione  ed  il
finanziamento dei progetti di attivita' a carattere regionale; 
    i) indirizzi per l'attivita' fisica per i diversamente abili; 
    l) indirizzi e criteri per lo  sviluppo  di  sinergie  con  altri
piani o programmi regionali. 
  2. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale
sullo stato di attuazione del  piano,  sull'opportunita'  di  un  suo
aggiornamento e sugli altri interventi realizzati in materia.