Art. 5 
 
                       Osservatorio regionale 
 
  1.  Presso  la  struttura  regionale  competente  per  materia   e'
costituito   l'osservatorio   regionale,   di   seguito    denominato
osservatorio. 
  2. L'osservatorio esercita le seguenti attivita': 
    a) raccolta, coordinamento e scambio di dati  e  di  informazioni
finalizzati alla programmazione regionale  in  materia  di  attivita'
fisica; 
    b) monitoraggio e verifica dell'efficacia degli  strumenti  messi
in atto sul territorio regionale,  ivi  compresi  quelli  finalizzati
alla diffusione e all'incremento dell'attivita' fisica; 
  c)  implementazione  e  aggiornamento   del   sistema   informativo
regionale dell'attivita' fisica di cui all'art. 6. 
  3. L'osservatorio si avvale dei dati e delle  informazioni  forniti
dagli enti locali, nonche', previa intesa, dal  CONI  e  dagli  altri
soggetti di cui all'art. 1, commi 4 e 5.