Art. 5 Osservatorio regionale 1. Presso la struttura regionale competente per materia e' costituito l'osservatorio regionale, di seguito denominato osservatorio. 2. L'osservatorio esercita le seguenti attivita': a) raccolta, coordinamento e scambio di dati e di informazioni finalizzati alla programmazione regionale in materia di attivita' fisica; b) monitoraggio e verifica dell'efficacia degli strumenti messi in atto sul territorio regionale, ivi compresi quelli finalizzati alla diffusione e all'incremento dell'attivita' fisica; c) implementazione e aggiornamento del sistema informativo regionale dell'attivita' fisica di cui all'art. 6. 3. L'osservatorio si avvale dei dati e delle informazioni forniti dagli enti locali, nonche', previa intesa, dal CONI e dagli altri soggetti di cui all'art. 1, commi 4 e 5.