Art. 6 Sistema informativo regionale dell'attivita' fisica 1. E' istituito il sistema informativo regionale dell'attivita' fisica, di seguito denominato sistema informativo, nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della societa' dell'informazione e della conoscenza), per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni sull'attivita' fisica. 2. Il sistema informativo si raccorda e coopera con il sistema informativo nazionale di cui al protocollo d'intesa sottoscritto in data 9 ottobre 2013 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento affari regionali, turismo e sport e il CONI, in materia di promozione della pratica sportiva. 3. Il sistema informativo e' costituito da dati ed informazioni relativi in particolare a: a) spazi, impianti e attrezzature per l'attivita' fisica; b) persone praticanti l'attivita' fisica; c) societa', associazioni, organizzazioni sportive e operatori economici di cui all'art. 1, commi 4 e 5. 4. L'implementazione e l'aggiornamento del sistema informativo sono curati tramite la raccolta di dati e di informazioni nella disponibilita' degli enti locali, nonche' mediante la collaborazione e la condivisione con gli altri soggetti pubblici e privati detentori di informazioni utili in materia di impianti e operatori del settore dell'attivita' fisica. 5. I dati e le informazioni inseriti nel sistema informativo sono resi disponibili mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Toscana nell'ambito di apposita sezione dedicata all'attivita' fisica. 6. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti: a) tipologie di dati e di informazioni; b) modalita' e termini per la costituzione, l'implementazione e la gestione del sistema informativo, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e nella legge regionale n. 54/2009; c) motivi di inammissibilita', decadenza e revoca dei contributi regionali per i casi di mancato o incompleto invio dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti coinvolti.