Art. 6 
 
         Sistema informativo regionale dell'attivita' fisica 
 
  1. E' istituito il  sistema  informativo  regionale  dell'attivita'
fisica, di seguito denominato sistema  informativo,  nell'ambito  del
sistema informativo regionale di cui alla legge regionale  5  ottobre
2009, n. 54  (Istituzione  del  sistema  informativo  e  del  sistema
statistico   regionale.   Misure   per   il    coordinamento    delle
infrastrutture  e  dei  servizi  per  lo  sviluppo   della   societa'
dell'informazione   e   della   conoscenza),   per    la    raccolta,
l'elaborazione  e  la  diffusione  dei  dati  e  delle   informazioni
sull'attivita' fisica. 
  2. Il sistema informativo si raccorda  e  coopera  con  il  sistema
informativo nazionale di cui al protocollo d'intesa  sottoscritto  in
data 9 ottobre 2013 tra la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento affari regionali, turismo e sport e il CONI, in  materia
di promozione della pratica sportiva. 
  3. Il sistema informativo e' costituito  da  dati  ed  informazioni
relativi in particolare a: 
    a) spazi, impianti e attrezzature per l'attivita' fisica; 
    b) persone praticanti l'attivita' fisica; 
    c) societa', associazioni, organizzazioni  sportive  e  operatori
economici di cui all'art. 1, commi 4 e 5. 
  4. L'implementazione e l'aggiornamento del sistema informativo sono
curati  tramite  la  raccolta  di  dati  e  di   informazioni   nella
disponibilita' degli enti locali, nonche' mediante la  collaborazione
e la condivisione con gli altri soggetti pubblici e privati detentori
di informazioni utili in materia di impianti e operatori del  settore
dell'attivita' fisica. 
  5. I dati e le informazioni inseriti nel sistema  informativo  sono
resi disponibili mediante pubblicazione sul  sito  web  istituzionale
della  Regione  Toscana  nell'ambito  di  apposita  sezione  dedicata
all'attivita' fisica. 
  6. Con deliberazione della Giunta regionale,  da  approvarsi  entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,  sono
stabiliti: 
    a) tipologie di dati e di informazioni; 
    b) modalita' e termini per la costituzione,  l'implementazione  e
la gestione del sistema informativo, nel rispetto delle  disposizioni
contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  (Codice  in
materia di protezione dei dati personali) e nella legge regionale  n.
54/2009; 
    c) motivi di inammissibilita', decadenza e revoca dei  contributi
regionali per i casi di mancato o incompleto invio dei dati  e  delle
informazioni da parte dei soggetti coinvolti.