Art. 7 Attivita' fisica in ambito scolastico e universitario 1. La Regione promuove iniziative volte a favorire e a sviluppare l'attivita' fisica all'interno del percorso scolastico e universitario. 2. A tal fine, previa intesa con i soggetti di cui all'art. 1, commi 4 e 5, sono sviluppati progetti e programmi di interesse regionale e locale ai quali partecipano le istituzioni scolastiche e le universita', anche con il contributo finanziario della Regione e di altri enti locali. 3. La Regione promuove altresi' protocolli d'intesa per incentivare nella scuola primaria la pratica dell'attivita' fisica mediante l'impiego di laureati in scienze motorie, o titolari di titoli equipollenti, a supporto dell'insegnante di classe.