Art. 7 
 
        Attivita' fisica in ambito scolastico e universitario 
 
  1. La Regione promuove iniziative volte a favorire e  a  sviluppare
l'attivita'   fisica   all'interno   del   percorso   scolastico    e
universitario. 
  2. A tal fine, previa intesa con i  soggetti  di  cui  all'art.  1,
commi 4 e 5,  sono  sviluppati  progetti  e  programmi  di  interesse
regionale e locale ai quali partecipano le istituzioni scolastiche  e
le universita', anche con il contributo finanziario della  Regione  e
di altri enti locali. 
  3. La Regione promuove altresi' protocolli d'intesa per incentivare
nella scuola  primaria  la  pratica  dell'attivita'  fisica  mediante
l'impiego di laureati  in  scienze  motorie,  o  titolari  di  titoli
equipollenti, a supporto dell'insegnante di classe.