Art. 10 Sostituzione dell'art. 22-bis della legge regionale n. 11 del 2013 1. L'art. 22-bis della legge regionale n. 11 del 2013 e' sostituito dal seguente: «Art. 22-bis (Principi generali sulle spese del personale dei gruppi assembleari). - 1. Le spese per il personale devono essere coerenti con le finalita' politico-istituzionali perseguite rispetto alle competenze regionali previste dalla Costituzione, dallo statuto regionale, dalla presente legge e dalla normativa vigente, secondo i seguenti principi: a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attivita' istituzionale del gruppo e all'esercizio delle funzioni politiche collegate a tale attivita'; b) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, nonche' con i candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e sino alla proclamazione degli eletti; c) con i contributi per il personale non possono essere corrisposti compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione ai consiglieri regionali della propria Regione ne' a societa' o enti in cui gli stessi ricoprano cariche.».