Art. 10 
 
 Sostituzione dell'art. 22-bis della legge regionale n. 11 del 2013 
 
  1. L'art. 22-bis della legge regionale n. 11 del 2013 e' sostituito
dal seguente: 
  «Art. 22-bis (Principi  generali  sulle  spese  del  personale  dei
gruppi assembleari). - 1. Le spese per  il  personale  devono  essere
coerenti con le finalita' politico-istituzionali perseguite  rispetto
alle competenze regionali previste dalla Costituzione, dallo  statuto
regionale, dalla presente legge e dalla normativa vigente, secondo  i
seguenti principi: 
    a)   ogni   spesa   deve   essere   espressamente   riconducibile
all'attivita' istituzionale del gruppo e all'esercizio delle funzioni
politiche collegate a tale attivita'; 
    b) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a
titolo oneroso, in qualsiasi  forma,  con  i  membri  del  Parlamento
nazionale, del Parlamento europeo e con i  consiglieri  regionali  di
altre regioni, nonche' con i candidati a qualunque tipo  di  elezione
amministrativa o  politica,  limitatamente,  per  questi  ultimi,  al
periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente -  e  sino
alla proclamazione degli eletti; 
    c)  con  i  contributi  per  il  personale  non  possono   essere
corrisposti compensi per  prestazioni  d'opera  intellettuale  o  per
qualsiasi altro tipo di collaborazione ai consiglieri regionali della
propria Regione ne' a societa' o enti in  cui  gli  stessi  ricoprano
cariche.».