Art. 11 Sostituzione dell'art. 22-quinquies della legge regionale n. 11 del 2013 1. L'art. 22-quinquies della legge regionale n. 11 del 2013 e' sostituito dal seguente: «Art. 22-quinquies (Avanzo di amministrazione). - 1. L'eventuale avanzo di amministrazione registrato al termine di ciascun esercizio finanziario, derivante dall'eccedenza dei contributi assegnati per le spese di personale rispetto alle somme effettivamente liquidate fino al 31 dicembre di ciascun anno, deve essere riversato nel bilancio dell'assemblea legislativa.».