Art. 11 
 
Sostituzione dell'art. 22-quinquies della legge regionale n.  11  del
                                2013 
 
  1. L'art. 22-quinquies della legge regionale  n.  11  del  2013  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 22-quinquies (Avanzo di amministrazione).  -  1.  L'eventuale
avanzo di amministrazione registrato al termine di ciascun  esercizio
finanziario, derivante dall'eccedenza dei contributi assegnati per le
spese di personale rispetto alle somme effettivamente liquidate  fino
al 31 dicembre di ciascun anno, deve essere  riversato  nel  bilancio
dell'assemblea legislativa.».