Art. 13 
 
      Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 43 del 2001 
 
  1. Il comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 43 del  2001  e'
sostituito dal seguente: «5.  I  gruppi  assembleari,  per  acquisire
ulteriore personale per le proprie segreterie rispetto a quello degli
organici regionali o  di  altra  pubblica  amministrazione,  chiedono
all'assemblea legislativa di provvedere al conferimento di  incarichi
a  tempo  determinato  a  norma  dello   statuto,   ovvero   chiedono
l'attivazione di contratti di collaborazione, incarichi professionali
o tirocini.».