Art. 13 Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 43 del 2001 1. Il comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 43 del 2001 e' sostituito dal seguente: «5. I gruppi assembleari, per acquisire ulteriore personale per le proprie segreterie rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, chiedono all'assemblea legislativa di provvedere al conferimento di incarichi a tempo determinato a norma dello statuto, ovvero chiedono l'attivazione di contratti di collaborazione, incarichi professionali o tirocini.».