Art. 14 
 
   Modifiche all'art. 13-bis della legge regionale n. 42 del 1995 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 13-bis della legge regionale n. 42 del
1995 e'  inserito  il  seguente  comma:  «1-bis.  Analoga  misura  e'
adottata per colui che sia stato condannato in via definitiva per uno
dei delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale,
ovvero per delitti aggravati ai sensi dell'art. 7  del  decreto-legge
13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni  dalla  legge  12
luglio 1991 n.  203,  con  decorrenza  dalla  data  di  passaggio  in
giudicato della sentenza di condanna.».