Art. 14 Modifiche all'art. 13-bis della legge regionale n. 42 del 1995 1. Dopo il comma 1 dell'art. 13-bis della legge regionale n. 42 del 1995 e' inserito il seguente comma: «1-bis. Analoga misura e' adottata per colui che sia stato condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.».