Art. 15 
 
                   Abrogazioni e norme transitorie 
 
  1. Gli articoli 11, 12 e 12-bis della legge  regionale  n.  42  del
1995 sono abrogati. 
  2. Gli  articoli  19,  22-ter,  22-quater,  22-sexies,  22-septies,
22-octies, 22-nonies, 23, 24 e 25-bis della legge regionale n. 11 del
2013 sono abrogati. Sono altresi' abrogate le  seguenti  disposizioni
della legge regionale n. 11 del 2013: 
    a) i commi 1, 2 e 3 dell'art. 5; 
    b) il comma 7 dell'art. 17. 
  3. Le lettere d) ed e) dell'art. 4 della legge regionale n. 18  del
2012 sono abrogate. 
  4. A decorrere dalla X legislatura, a tutti i consiglieri regionali
neoeletti o rieletti l'indennita' di fine mandato non e' dovuta. 
  5. Per i consiglieri della  IX  legislatura  l'indennita'  di  fine
mandato va corrisposta all'inizio della X legislatura ai sensi  degli
articoli 12 e 12-bis della legge regionale n. 42 del 1995  nel  testo
vigente al termine della IX legislatura. 
  6. Alla cessazione della IX legislatura  i  beni  durevoli  che  un
gruppo  assembleare  ha  acquistato   con   i   contributi   ricevuti
dall'assemblea legislativa indicati nell'ultimo rendiconto passano al
patrimonio dell'assemblea legislativa.  L'ufficio  di  presidenza  ne
dispone  la  presa  in  carico  da  parte  del   competente   ufficio
dell'assemblea legislativa.ยป.