Art. 15 Abrogazioni e norme transitorie 1. Gli articoli 11, 12 e 12-bis della legge regionale n. 42 del 1995 sono abrogati. 2. Gli articoli 19, 22-ter, 22-quater, 22-sexies, 22-septies, 22-octies, 22-nonies, 23, 24 e 25-bis della legge regionale n. 11 del 2013 sono abrogati. Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 11 del 2013: a) i commi 1, 2 e 3 dell'art. 5; b) il comma 7 dell'art. 17. 3. Le lettere d) ed e) dell'art. 4 della legge regionale n. 18 del 2012 sono abrogate. 4. A decorrere dalla X legislatura, a tutti i consiglieri regionali neoeletti o rieletti l'indennita' di fine mandato non e' dovuta. 5. Per i consiglieri della IX legislatura l'indennita' di fine mandato va corrisposta all'inizio della X legislatura ai sensi degli articoli 12 e 12-bis della legge regionale n. 42 del 1995 nel testo vigente al termine della IX legislatura. 6. Alla cessazione della IX legislatura i beni durevoli che un gruppo assembleare ha acquistato con i contributi ricevuti dall'assemblea legislativa indicati nell'ultimo rendiconto passano al patrimonio dell'assemblea legislativa. L'ufficio di presidenza ne dispone la presa in carico da parte del competente ufficio dell'assemblea legislativa.ยป.