Art. 16 
 
                      Destinazione dei risparmi 
 
  1. Nei limiti dei  risparmi  di  spesa  conseguenti  alla  presente
legge, per la X legislatura la Regione adotta provvedimenti  tesi  al
finanziamento delle politiche di: sicurezza, legalita' e qualita' del
lavoro,    sostegno    al    microcredito     per     lo     sviluppo
dell'imprenditorialita',  reinserimento   lavorativo   e   inclusione
sociale. 
  2. La Giunta, su indirizzo dell'assemblea legislativa, definisce le
modalita' ed i criteri di destinazione delle risorse di cui al  comma
1.