Art. 16 Destinazione dei risparmi 1. Nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti alla presente legge, per la X legislatura la Regione adotta provvedimenti tesi al finanziamento delle politiche di: sicurezza, legalita' e qualita' del lavoro, sostegno al microcredito per lo sviluppo dell'imprenditorialita', reinserimento lavorativo e inclusione sociale. 2. La Giunta, su indirizzo dell'assemblea legislativa, definisce le modalita' ed i criteri di destinazione delle risorse di cui al comma 1.