Art. 4 
 
      Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 11 del 2013 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 11 del  2013  e'
sostituito dai seguenti: 
  «4. Al Presidente, al sottosegretario e ai componenti della  Giunta
regionale per missioni nel territorio della regione e' corrisposto un
rimborso mensile  forfettario  pari  al  25  per  cento  dell'importo
previsto all'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 11  del  2013,
comprendente tutte le spese inerenti la missione, ad esclusione delle
spese per l'utilizzo di un proprio mezzo di trasporto. 
  4-bis. Le spese di cui al comma 4 sono rimborsate secondo i criteri
e le modalita' definiti con apposito atto della Giunta regionale.».