Art. 4 Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 11 del 2013 1. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 11 del 2013 e' sostituito dai seguenti: «4. Al Presidente, al sottosegretario e ai componenti della Giunta regionale per missioni nel territorio della regione e' corrisposto un rimborso mensile forfettario pari al 25 per cento dell'importo previsto all'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 11 del 2013, comprendente tutte le spese inerenti la missione, ad esclusione delle spese per l'utilizzo di un proprio mezzo di trasporto. 4-bis. Le spese di cui al comma 4 sono rimborsate secondo i criteri e le modalita' definiti con apposito atto della Giunta regionale.».