Art. 5 
 
     Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 11 del 2013 
 
  1. Il comma 6 dell'art. 17 della legge regionale n. 11 del 2013  e'
sostituito dal seguente: 
  «6. Ai gruppi assembleari che si costituiscono dalla X  legislatura
spettano,  a  carico   del   bilancio   dell'Assemblea   legislativa,
esclusivamente i  contributi  per  le  spese  del  personale  di  cui
all'art. 20, comma 4 e le assegnazioni in natura e in servizi di  cui
all'art. 18.».