Art. 5 Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 11 del 2013 1. Il comma 6 dell'art. 17 della legge regionale n. 11 del 2013 e' sostituito dal seguente: «6. Ai gruppi assembleari che si costituiscono dalla X legislatura spettano, a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, esclusivamente i contributi per le spese del personale di cui all'art. 20, comma 4 e le assegnazioni in natura e in servizi di cui all'art. 18.».