Art. 7 Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 11 del 2013 1. L'art. 18 della legge regionale n. 11 del 2013 e' sostituito dal seguente: «Art. 18 (Sedi, attrezzature e materiali per i gruppi assembleari e gli organi monocratici). - 1. L'ufficio di presidenza dell'assemblea legislativa assegna gratuitamente ai gruppi assembleari, nell'edificio in cui ha sede l'assemblea legislativa, una sede adeguata alla loro consistenza numerica. 2. L'ufficio di presidenza nell'ambito dell'autonomia dell'assemblea dispone, con spesa a carico del bilancio dell'assemblea legislativa, in ordine: a) all'allestimento, all'arredamento e all'attrezzatura delle sedi; b) alla fornitura di linee telefoniche e di telecomunicazione e di servizi di fotocopiatura e di riproduzione; c) alla fornitura di materiali di consumo per i gruppi e per i singoli consiglieri; d) ai servizi e strumenti per la comunicazione e l'informazione. 3. L'ufficio di presidenza adotta un disciplinare nel quale sono determinate le modalita' di utilizzo dei beni e dei servizi di cui al comma 2 da parte dei gruppi e dei singoli consiglieri. 4. I beni mobili dell'assemblea legislativa assegnati in uso ai gruppi assembleari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai presidenti dei gruppi che ne divengono consegnatari responsabili. 5. In caso di cambiamento del presidente del gruppo, il presidente uscente riconsegna gli oggetti inventariati e ricevuti in carico al competente ufficio dell'assemblea legislativa, il quale, previa verifica, li da' in carico al presidente subentrante. Alla fine della legislatura il presidente del gruppo riconsegna gli oggetti di cui al presente comma al competente ufficio dell'assemblea legislativa il quale, previa verifica in contraddittorio col presidente del gruppo, li riprende in carico. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti degli organi monocratici dell'assemblea legislativa.».