Art. 7 
 
   Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 11 del 2013 
 
  1. L'art. 18 della legge regionale n. 11 del 2013 e' sostituito dal
seguente: 
  «Art. 18 (Sedi, attrezzature e materiali per i gruppi assembleari e
gli organi monocratici). - 1. L'ufficio di presidenza  dell'assemblea
legislativa   assegna   gratuitamente    ai    gruppi    assembleari,
nell'edificio in  cui  ha  sede  l'assemblea  legislativa,  una  sede
adeguata alla loro consistenza numerica. 
  2.   L'ufficio    di    presidenza    nell'ambito    dell'autonomia
dell'assemblea   dispone,   con   spesa   a   carico   del   bilancio
dell'assemblea legislativa, in ordine: 
    a) all'allestimento,  all'arredamento  e  all'attrezzatura  delle
sedi; 
    b) alla fornitura di linee telefoniche e di  telecomunicazione  e
di servizi di fotocopiatura e di riproduzione; 
    c) alla fornitura di materiali di consumo per i gruppi  e  per  i
singoli consiglieri; 
    d) ai servizi e strumenti per la comunicazione e l'informazione. 
  3. L'ufficio di presidenza adotta un disciplinare  nel  quale  sono
determinate le modalita' di utilizzo dei beni e dei servizi di cui al
comma 2 da parte dei gruppi e dei singoli consiglieri. 
  4. I beni mobili dell'assemblea legislativa  assegnati  in  uso  ai
gruppi assembleari sono elencati in separato inventario e  sono  dati
in carico, con apposito verbale, ai  presidenti  dei  gruppi  che  ne
divengono consegnatari responsabili. 
  5. In caso di cambiamento del presidente del gruppo, il  presidente
uscente riconsegna gli oggetti inventariati e ricevuti in  carico  al
competente  ufficio  dell'assemblea  legislativa,  il  quale,  previa
verifica, li da' in carico al presidente subentrante. Alla fine della
legislatura il presidente del gruppo riconsegna gli oggetti di cui al
presente comma al competente ufficio  dell'assemblea  legislativa  il
quale, previa verifica in contraddittorio col presidente del  gruppo,
li riprende in carico. 
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione
anche  nei  confronti   degli   organi   monocratici   dell'assemblea
legislativa.».