Art. 8 
 
   Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale n. 11 del 2013 
 
  1. L'art. 20 della legge regionale n. 11 del 2013 e' sostituito dal
seguente: 
  «Art. 20 (Contributi  per  le  spese  di  personale  dei  gruppi  e
disposizioni sul personale degli organi monocratici). - 1.  I  gruppi
assembleari dispongono del personale necessario  per  lo  svolgimento
della  loro  specifica  attivita'  di   studio,   ricerca,   supporto
legislativo, segreteria e comunicazione. 
  2. Il personale assegnato alle  strutture  di  supporto  ai  gruppi
assembleari e' aggiuntivo rispetto a quello della dotazione  organica
dell'assemblea legislativa. Un numero di  posti  pari  a  quello  dei
collaboratori degli organici regionali assegnati  alle  strutture  di
supporto ai  gruppi  assembleari  e'  mantenuto  indisponibile  nella
dotazione organica di provenienza. Alla cessazione delle assegnazioni
nelle strutture di supporto ai  gruppi  assembleari  i  collaboratori
sono assegnati alle strutture ordinarie dell'organico della Giunta  e
dell'assemblea legislativa. 
  3. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge  n.
174 del 2012, convertito dalla legge n.  213  del  2012,  l'ammontare
delle spese del personale dei gruppi assembleari e' definito  secondo
un  parametro  omogeneo  che  dovra'  tenere  conto  del  numero  dei
consiglieri,  delle  dimensioni  del   territorio   e   del   modello
organizzativo della Regione. 
  4. A partire dalla X legislatura l'ammontare complessivo del budget
per il personale di ogni gruppo assembleare e' fissato,  dall'ufficio
di presidenza, ai sensi dell'art. 35, comma 4 dello statuto, entro il
tetto di spesa dato dal costo di un'unita' di personale di  categoria
D e posizione economica D6, compresi gli oneri  a  carico  dell'ente,
senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale  che
ne  fa  parte,  decurtato  per  ogni  gruppo  che  conti  almeno  tre
componenti di un'unita' di personale per ogni consigliere che ricopre
la funzione di presidente della Giunta  e  presidente  dell'assemblea
legislativa, nonche' per ogni consigliere che ricopre  funzioni  alle
quali e' assegnato un ufficio di supporto (presidenti di  commissione
e componenti dell'ufficio di presidenza) e per ogni  consigliere  che
ricopre  la  carica  di  assessore  regionale  o  sottosegretario.  I
contributi per le spese del personale non possono essere destinati ad
altre finalita'. Il personale dei  gruppi  e'  esclusivamente  quello
acquisito col budget del personale. 
  5. L'ammontare di cui al comma 4 e' aumentato, fino al limite delle
risorse liberate dalle decurtazioni  di  cui  al  medesimo  comma  e,
comunque, nel  rispetto  del  tetto  massimo  per  la  determinazione
dell'ammontare complessivo della spesa, dato dal  parametro  definito
dalla delibera della Conferenza  Stato-Regioni  6  dicembre  2012  in
attuazione della previsione dell'art. 2,  comma  1,  lettera  h)  del
decreto-legge n. 174 del 2012, convertito  dalla  legge  n.  213  del
2012, per il numero totale dei consiglieri in carica: 
    a) per i gruppi composti da un solo consigliere, del 65 per cento
del budget spettante a un monogruppo ai sensi del comma 4 nei casi in
cui non ricopra la funzione di Presidente  della  Giunta,  presidente
dell'assemblea legislativa,  presidente  di  commissione,  componente
dell'ufficio di presidenza, assessore regionale o  sottosegretario  e
del 50 per cento del budget spettante a un monogruppo  ai  sensi  del
comma 4 nei casi in cui ricopra tali cariche; 
    b) per i gruppi composti da due consiglieri, del 45 per cento del
budget spettante a un gruppo di due consiglieri ai sensi del comma  4
nei casi in  cui  nessuno  dei  componenti  ricopra  la  funzione  di
Presidente  della  Giunta,  presidente  dell'assemblea   legislativa,
presidente di commissione,  componente  dell'ufficio  di  presidenza,
assessore regionale o sottosegretario e del 35 per cento  del  budget
spettante a un gruppo di due consiglieri ai sensi  del  comma  4  nei
casi in cui almeno un componente rivesta tali cariche. 
  6. I gruppi assembleari, tramite il proprio presidente  di  gruppo,
per  acquisire  ulteriore  personale  per  la  propria  struttura  di
supporto, ai fini dello svolgimento di attivita'  di  segreteria,  di
studio, di ricerca  e  di  comunicazione,  rispetto  a  quello  degli
organici regionali o  di  altra  pubblica  amministrazione,  chiedono
all'ufficio di presidenza dell'assemblea legislativa di provvedere al
conferimento di incarichi a tempo determinato, ai sensi dell'art.  63
dello statuto,  oppure  di  attivare  rapporti  di  collaborazione  e
consulenza di cui all'art. 12 della legge regionale 26 novembre 2001,
n. 43 (Testo unico in materia di  organizzazione  e  di  rapporti  di
lavoro  nella  Regione  Emilia-Romagna).   Per   gli   incarichi   di
collaborazione e consulenza sono seguite  le  procedure  ad  evidenza
pubblica previste per le strutture ordinarie. Alla  stipulazione  dei
relativi contratti provvede il direttore generale dell'assemblea.  In
tutti i casi di cui al presente comma l'individuazione del soggetto a
cui affidare l'incarico e'  effettuata  dal  presidente  del  gruppo,
salvaguardando il principio dell'intuitu personae. Il numero  massimo
di personale che puo' essere assegnato o acquisito per  la  struttura
di supporto dei gruppi assembleari e' determinato dal budget definito
dall'ufficio di presidenza e dagli spazi assegnati a ciascun  gruppo,
come previsti da  apposito  disciplinare  approvato  dall'ufficio  di
presidenza. 
  7. Il personale reclutato mediante contratto di lavoro  subordinato
a tempo determinato, ai sensi dell'art. 63  dello  statuto,  ai  fini
dell'inquadramento, deve essere in possesso dei  seguenti  titoli  di
studio: 
    a) per l'accesso alla categoria B, profilo di posizione economica
iniziale   B3:   scuola   dell'obbligo   ed    eventuale    requisito
professionale; 
    b) per l'accesso alla categoria C: diploma di maturita'; 
    c) per l'accesso alla categoria D: diploma universitario di primo
livello o laurea di primo livello o laurea  specialistica;  eventuale
abilitazione professionale. 
  Su  richiesta  del  titolare  di   struttura   speciale,   valutata
l'esperienza e la competenza professionale posseduta, l'inquadramento
puo' essere definito fino alla posizione economica  piu'  alta  della
categoria di assegnazione. 
  8. I medesimi requisiti di cui al comma 7 devono  essere  posseduti
dal personale di ruolo regionale o dal personale comandato  da  altra
pubblica amministrazione, ai  fini  dell'inquadramento  in  categoria
superiore. 
  9. Nell'ambito del budget complessivo per le spese del personale di
ciascun gruppo, il Presidente del  gruppo  puo'  altresi'  richiedere
l'attivazione di tirocini. L'ufficio di presidenza, nel  valutare  le
richieste, ne verifica anche la compatibilita' con gli spazi posti  a
disposizione dei gruppi. Qualora non vi sia disponibilita'  di  spazi
presso  le  strutture  dei  gruppi,  si  provvede  nei  limiti  della
disponibilita'  complessiva  dell'assemblea  legislativa,  garantendo
l'eventuale adeguamento ed adattamento  della  postazione  lavorativa
per persone con disabilita'. 
  10. Fanno carico al  budget  del  personale  dei  gruppi  le  spese
derivanti da: 
    a)  acquisizione  di  personale  comandato  da   altra   pubblica
amministrazione; 
    b)  eventuale  maggior  costo  a  seguito  di  assegnazione  alle
strutture speciali di personale appartenente agli organici  regionali
(emolumento unico); 
    c)  acquisizione  di  personale  a  tempo  determinato  ai  sensi
dell'art. 63 dello statuto; 
    d) affidamento di incarichi ai sensi  dell'art.  12  della  legge
regionale n. 43 del 2001; 
    e)  partecipazione  del  personale  a  formazione,   convegni   o
congressi e relativi oneri di missione; 
    f) oneri assicurativi e previdenziali. 
  11. Entro il 15 dicembre di ogni  anno,  i  presidenti  di  ciascun
gruppo assembleare predispongono,  con  il  supporto  del  competente
servizio dell'assemblea legislativa, una  programmazione  annuale  da
comunicare per iscritto all'ufficio di presidenza nella  quale  siano
indicati: l'importo che si intende  utilizzare  per  la  stipula  dei
contratti di cui al presente articolo; l'elenco dei contratti che  si
intendono attivare per l'anno successivo ai sensi dell'art. 63  dello
statuto; l'elenco delle assegnazioni del personale di ruolo interno o
esterno all'amministrazione regionale e  il  budget  massimo  che  si
intende destinare agli incarichi di collaborazione  e  consulenza  ed
all'attivazione    di     tirocini     per     l'anno     successivo.
All'amministrazione del personale dei gruppi provvede  il  competente
servizio dell'assemblea legislativa. 
  12. E' fatto divieto di dar corso ai rapporti di cui ai commi 6 e 9
con il coniuge, i parenti e  gli  affini  fino  al  quarto  grado  di
consiglieri regionali. 
  13. Il contributo per le spese di personale puo' essere  utilizzato
sulla base della legge regionale n. 43  del  2001  e  della  presente
legge. In ogni caso per le consulenze o per le collaborazioni di  cui
al comma 6 i presidenti di gruppo devono fornire  all'amministrazione
la dimostrazione del prodotto realizzato attraverso la  presentazione
di una relazione finale redatta dal titolare dell'incarico. 
  14. Ai rapporti di lavoro con i gruppi e' data pubblicita' sul sito
web dell'assemblea in forme analoghe a quelle  previste  dalle  leggi
vigenti per le strutture ordinarie. 
  15.  Le  disposizioni  di  cui   al   presente   articolo   trovano
applicazione   anche   nei   confronti   degli   organi   monocratici
dell'assemblea legislativa in quanto compatibili.».