Art. 9 Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 11 del 2013 1. L'art. 21 della legge regionale n. 11 del 2013 e' sostituito dal seguente: «Art. 21 (Contributi in denaro per le spese di personale). - 1. All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'ufficio di presidenza, ai sensi dell'art. 35, comma 4 dello Statuto, definisce il budget per il personale spettante a ciascun gruppo a decorrere dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa. Sulla base delle comunicazioni ricevute, l'Ufficio di Presidenza accerta le variazioni successivamente intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi assembleari e adegua i contributi per il personale con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si e' verificata. 2. Nel caso in cui sia presente, tra i gruppi, il gruppo misto, l'ufficio di presidenza suddivide, con propria deliberazione, i contributi per il personale in misura proporzionale tra i componenti del gruppo.».