Art. 9 
 
   Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 11 del 2013 
 
  1. L'art. 21 della legge regionale n. 11 del 2013 e' sostituito dal
seguente: 
  «Art. 21 (Contributi in denaro per le spese  di  personale).  -  1.
All'inizio di  ogni  legislatura,  accertate  la  costituzione  e  la
composizione dei gruppi, l'ufficio di presidenza, ai sensi  dell'art.
35, comma 4 dello Statuto,  definisce  il  budget  per  il  personale
spettante a ciascun gruppo a decorrere dal  giorno  dell'insediamento
dell'Assemblea legislativa. Sulla base delle comunicazioni  ricevute,
l'Ufficio  di  Presidenza  accerta  le   variazioni   successivamente
intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi assembleari  e
adegua i contributi per il personale con decorrenza dal primo  giorno
del mese successivo a quello in cui la variazione si e' verificata. 
  2. Nel caso in cui sia presente, tra i  gruppi,  il  gruppo  misto,
l'ufficio di  presidenza  suddivide,  con  propria  deliberazione,  i
contributi per il personale in misura proporzionale tra i  componenti
del gruppo.».