Art. 2 Modifica all'articolo 114 della legge regionale n. 18/1999 1. Il comma 11-decies dell'articolo 114 della legge regionale n. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «11-decies. Entro il 31 dicembre 2015 la Giunta regionale emana il regolamento attuativo delle procedure per il rilascio delle concessioni relative alle derivazioni di acque pubbliche e di riordino della materia, prevedendo le semplificazioni procedurali di cui all'articolo 101-bis, comma 1, lettera d), anche in relazione alle acque destinate al consumo umano. Per le piccole derivazioni ad uso irriguo, sino all'adozione di tale regolamento, si applicano direttamente le disposizioni di cui all'articolo 101-bis, comma 1, lettere e) ed f).».