Art. 2 
 
     Modifica all'articolo 114 della legge regionale n. 18/1999 
 
  1. Il comma 11-decies dell'articolo 114 della  legge  regionale  n.
18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito  dal
seguente: 
    «11-decies. Entro il 31 dicembre 2015 la Giunta  regionale  emana
il regolamento  attuativo  delle  procedure  per  il  rilascio  delle
concessioni  relative  alle  derivazioni  di  acque  pubbliche  e  di
riordino della materia, prevedendo le semplificazioni procedurali  di
cui all'articolo 101-bis, comma 1, lettera  d),  anche  in  relazione
alle acque destinate al consumo umano. Per le piccole derivazioni  ad
uso irriguo, sino all'adozione  di  tale  regolamento,  si  applicano
direttamente le disposizioni di cui all'articolo  101-bis,  comma  1,
lettere e) ed f).».