(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
            Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 4 marzo 2015) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure
di   semplificazione   dell'ordinamento    regionale    in    materia
urbanistico-edilizia,  lavori   pubblici,   edilizia   scolastica   e
residenziale  pubblica,  mobilita',  telecomunicazioni  e  interventi
contributivi), il quale autorizza la  Regione  a  definire  politiche
volte alla riqualificazione delle aree urbane, anche produttive,  che
comportino il riuso degli edifici dismessi o sottoutilizzati, al fine
di promuovere la valorizzazione e  razionalizzazione  del  territorio
regionale e di migliorarne le condizioni di vivibilita', nonche'  per
sostenere  la  crescita  nel  settore   dell'edilizia   abitativa   e
contribuire  al  rilancio  dell'economia  produttiva,  commerciale  e
turistica; 
  Visto l'art. 9, commi da 26 a 34 della  legge  regionale  4  agosto
2014,  n.  15  (Assestamento  del  bilancio  2014  e   del   bilancio
pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della  legge
regionale n. 21/2007), che autorizza  l'Amministrazione  regionale  a
concedere contributi in conto capitale, nella misura massima  del  50
per cento della spesa riconosciuta ammissibile,  per  far  fronte  ai
costi effettivamente sostenuti per  la  realizzazione  di  interventi
volti a favorire il recupero, la  riqualificazione  o  il  riuso  del
patrimonio immobiliare esistente privato in stato di abbandono  o  di
sottoutilizzo, con particolare riferimento al profilo della sicurezza
sismica o del risparmio energetico, nell'ambito  delle  politiche  di
cui all'art. 26 della legge regionale n. 13/2014. 
  Visto, in particolare, il comma 29 del succitato art. 9, in base al
quale i  criteri,  le  modalita',  i  limiti  e  l'ammontare  massimo
ammissibile e le premialita' per la determinazione, la concessione  e
l'erogazione dei contributi di cui ai commi 26 e 27 del medesimo art.
9 sono stabiliti con regolamento, ai sensi dell'art. 30  della  legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso); 
  Visto l'art. 42  dello  statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia ai sensi del quale il Presidente della  Regione
emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; 
  Visto l'art.  14  della  legge  regionale  18  giugno  2007  n.  17
(Determinazione della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  12
dello statuto di autonomia) e successive modifiche ed integrazioni; 
  Su conforme deliberazione della Giunta  regionale  n.  18  dicembre
2014, n. 2564; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento attuativo dell'art. 9, commi da 26  a
34 della legge regionale 4  agosto  2014,  n.  15  (Assestamento  del
bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli  anni  2014-2016  ai
sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), per  interventi
di recupero, riqualificazione  o  riuso  del  patrimonio  immobiliare
privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo,  nell'ambito  delle
politiche di cui all'art. 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n.
13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale  in  materia
urbanistico-edilizia,  lavori   pubblici,   edilizia   scolastica   e
residenziale  pubblica,  mobilita',  telecomunicazioni  e  interventi
contributivi)», nel testo  allegato  al  presente  provvedimento  del
quale costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto verra' pubblicato nel  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI