Allegato Regolamento attuativo dell'art. 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche di cui all'art. 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilita', telecomunicazioni e interventi contributivi). Art. 1. Finalita' e definizioni 1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalita', i limiti, l'ammontare massimo ammissibile e le premialita' per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007). 2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati a promuovere la valorizzazione e la razionalizzazione del territorio regionale e a migliorarne le condizioni di vivibilita', nonche' per sostenere la crescita nel settore dell'edilizia abitativa e contribuire al rilancio dell'economia produttiva, commerciale e turistica, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilita', telecomunicazioni e interventi contributivi). 3. Ai fini del presente regolamento, si considerano edifici: in stato di abbandono, gli immobili, con qualsiasi destinazione d'uso, non utilizzati, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 15/2014 e in possesso del certificato di inagibilita'; in stato di sottoutilizzo, gli immobili con destinazione residenziale i quali, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 15/2014 risultino non occupati ovvero occupati da un numero di soggetti in misura inferiore al 30 per cento rispetto a quello massimo insediabile in base ai parametri di cui alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi). Art. 2. Beneficiari 1. Il contributo di cui al presente regolamento puo' essere concesso sia alle persone fisiche sia a soggetti privati diversi dalle persone fisiche, titolari del diritto di proprieta', anche pro quota, su beni immobili aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 3, o che posseggano, ad altro titolo, l'immobile nei limiti in cui e' loro riconosciuto il diritto ad eseguire gli interventi di cui all'art. 3, comma 1. 2. Lo stesso soggetto puo' beneficiare una sola volta e lo stesso immobile puo' essere oggetto una sola volta del contributo previsto dal presente regolamento. 3. Il successore, per atto tra vivi o «mortis causa», nella titolarita' dei diritti di cui al comma 1, qualora ne faccia espressa richiesta, puo' subentrare nella posizione giuridica dell'intestatario della domanda, ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo, previa autorizzazione della struttura competente di cui all'art. 9, comma 31 della legge regionale n. 15/2014. 4. I soggetti privati aventi natura di impresa ai sensi del diritto dell'Unione europea in materia di concorrenza, devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti: a) i contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013 L 352 e relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pertanto i beneficiari non devono aver ricevuto, nell'arco di tre esercizi finanziari, l'importo complessivo di 200.000,00 euro, come aiuti «de minimis», alla luce della definizione di «impresa unica» stabilita dall'art. 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013; b) se l'impresa opera in piu' settori, gli aiuti a titolo «de minimis» non devono finanziare attivita' escluse dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione ne' finanziare, oltre i massimali pertinenti, le attivita' che possono beneficiare di un massimale inferiore; per questo motivo l'impresa deve disporre di un sistema di separazione delle attivita' o di distinzione dei costi; 5. Ai fini della verifica del limite di cui al comma 4, lettera b), il legale rappresentante del soggetto richiedente allega alla domanda di contributo, una dichiarazione redatta sulla base del modello allegato al bando di cui all'art. 9, comma 30 della legge regionale n. 15/2014. Art. 3. Interventi finanziabili 1. Sono finanziabili gli interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo disciplinati all'art. 4 della legge regionale dell'11 novembre 2009, n. 19, (Codice regionale dell'edilizia) volti al recupero, riqualificazione e riuso del patrimonio immobiliare privato, ricadenti all'interno delle zone omogenee A e B0 o su singoli edifici ad esse equiparati, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali. 2. Non sono finanziabili interventi ricadenti in aree dichiarate, dagli strumenti di pianificazione vigenti, ad alta pericolosita' idraulica e idrogeologica. Art. 4. Modalita' e spese ammissibili, limiti di spesa 1. I contributi sono assegnati con il procedimento valutativo a bando di cui all'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle disponibilita' finanziarie. 2. Il contributo per gli interventi attuati da soggetti privati diversi dalle persone fisiche e' pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile sulla base del costo complessivo dell'intervento risultante dal progetto; se l'intervento prevede la realizzazione di alloggi residenziali, il contributo non puo' superare l'importo di 30.000,00 euro per alloggio realizzato. 3. Il contributo per gli interventi attuati dalle persone fisiche e' pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile sulla base del costo complessivo dell'intervento risultante dal progetto inclusa l'IVA; se l'intervento prevede la realizzazione di alloggi residenziali, il contributo non puo' superare l'importo di 40.000,00 euro per alloggio realizzato. 4. Sono ammissibili a contributo le spese relative alle forniture e relativa posa in opera, comprensive degli eventuali allacciamenti, compresa l'Imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora questa costituisca un costo per il beneficiario e degli eventuali oneri per spese tecniche generali e di collaudo. 5. Gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono definiti dal decreto del Presidente della Regione n. 20 dicembre 2005, n. 453 (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo). 6. Nel caso di interventi realizzati da imprese sono ammissibili, nel limite di 1.000,00 euro, le spese per l'attivita' di certificazione della spesa ai fini della rendicontazione prevista dall'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000. 7. Il 40 per cento delle risorse disponibili e' destinato a finanziare le domande presentate da persone fisiche; il restante 60 per cento e' destinato a finanziare le domande presentate da soggetti privati diversi dalle persone fisiche. Qualora le domande di contributo destinato ad una delle due partizioni non esauriscano l'importo concedibile, la parte residua e' concessa alle domande relative all'altra partizione. Art. 5. Istruttoria delle domande 1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per accertare l'ammissibilita' dell'intervento e della spesa prevista nella domanda e procede all'assegnazione del punteggio in base ai criteri stabiliti all'art. 7. 2. A conclusione dell'istruttoria, con provvedimento da pubblicare sul sito istituzionale e sul Bollettino ufficiale della Regione, sono approvate: a) le due graduatorie, riferite, rispettivamente, agli interventi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4, ammessi e finanziabili, con il relativo ammontare della spesa ammissibile e l'entita' del finanziamento regionale assegnato, nonche' degli interventi ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per carenza di risorse; b) l'elenco degli interventi non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione. Art. 6. Cumulabilita' degli incentivi 1. I contributi concessi per le finalita' di cui all'art. 1 sono cumulabili con altre contribuzioni o incentivi destinati allo stesso intervento, per la parte di spesa rimasta a carico del beneficiario. Art. 7. Criteri di valutazione, priorita' e premialita' 1. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'art. 5, alle domande presentate sono attribuiti i punteggi di merito secondo quanto previsto dall'allegato «1», al presente regolamento, in base ai seguenti criteri: a) incremento della classe energetica dell'edificio; b) esecuzione di opere strutturali, mediante interventi ai sensi del punto 8.4 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, comportanti incremento della sicurezza sismica dell'edificio, rispetto alla condizione esistente all'entrata in vigore della legge regionale n. 15/2014; c) intervento realizzato dalle persone fisiche di cui all'art. 2, comma 1, su alloggi da destinare a «prima casa»; d) interventi rientranti nella disciplina di cui all'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica); e) soggetti privati diversi dalle persone fisiche, di cui all'art. 2, con sede legale od operativa nella regione Friuli-Venezia Giulia a far data dall'entrata in vigore della legge regionale n. 15/2014; f) peso percentuale del contributo concedibile, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, sul costo previsto dell'intervento desunto dal quadro economico; g) numero alloggi da realizzare; h) impegno del richiedente il contributo ad effettuare, fino alla definizione del rapporto contributivo, i versamenti discendenti dagli obblighi tributari, utilizzando un conto corrente di addebito aperto presso una filiale bancaria avente sede nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sul quale verra' erogato l'incentivo regionale. 2. A parita' di punteggio la priorita' in graduatoria viene assegnata all'intervento con il maggior numero di alloggi da realizzare e, in caso di ulteriore parita', in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda. Art. 8. Contenuto del bando 1. Il bando specifica le modalita' e i termini per la presentazione della domanda e dei documenti necessari ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo. Art. 9. Formazione delle graduatorie 1. Le graduatorie formate ai sensi dell'art. 7 sono approvate con deliberazione della Giunta regionale e pubblicate sul sito internet dell'amministrazione regionale. 2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intera spesa ammissibile il contributo regionale puo' essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una maggiore quota di cofinanziamento fino a copertura dell'intera spesa ammissibile. A tal fine, a seguito dell'approvazione delle graduatorie, la struttura competente richiede al beneficiario di comunicare il proprio assenso entro il termine perentorio di dieci giorni. Decorso inutilmente tale termine, la struttura competente procede allo scorrimento della graduatoria. 3. L'aiuto concesso nella misura ridotta prevista dal comma 2 puo' essere integrato, entro il limite della spesa ammissibile, con ulteriori risorse finanziarie che risultino disponibili, ai sensi dell'art. 33, comma 5 della legge regionale n. 7/2000. 4. A seguito della disponibilita' di nuove risorse derivante da rinunce o revoche del contributo, si procede allo scorrimento delle graduatorie. Art. 10. Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi 1. l contributi sono concessi entro 180 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande. Detto termine e' sospeso, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 7/2000, in pendenza dell'acquisizione della documentazione per la concessione del finanziamento, richiesta in base all'art. 59 della stessa legge regionale n. 14/2002. 2. L'erogazione dei contributi e' disposta ad avvenuta presentazione della rendicontazione ai sensi del titolo II, capo III della legge regionale 7/2000, nonche' della dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformita' dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata. 3. Sono consentite le varianti al progetto che non incidono su caratteristiche dell'intervento che hanno determinato l'attribuzione di punteggi ai fini della formazione della graduatoria. Le varianti non comportano la rideterminazione in aumento del contributo concesso. 4. Il beneficiario puo' richiedere l'erogazione in anticipazione di una parte o dell'intero contributo concesso, subordinatamente alla prestazione di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata, per l'importo richiesto in anticipazione, da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni. Art. 11. Ispezioni e controlli 1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, in qualsiasi momento l'amministrazione regionale puo' disporre ispezioni e controlli, in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare l'attuazione degli interventi, la veridicita' delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario e il rispetto delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggi. Art. 12. Revoca dei contributi 1. I contributi sono revocati: a) nel caso in cui non siano rispettati termini previsti dal decreto di concessione del finanziamento; b) nel caso in cui si accerti la discordanza sostanziale tra quanto attestato al fine della formazione della graduatoria e alla concessione del contributo e quanto risultante a seguito di ispezioni e controlli disposti ai sensi dell'art. 11; c) in ogni altro caso in cui si accerti che l'interesse pubblico perseguito attraverso la legge di finanziamento non puo' essere raggiunto. Art. 13. R i n v i i 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000, alla legge regionale n. 14/2002. 2. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 14. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.