Allegato 
 
Regolamento attuativo dell'art. 9, commi  da  26  a  34  della  legge
  regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del  bilancio  2014  e
  del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi  dell'art.
  34 della legge regionale n. 21/2007), per interventi  di  recupero,
  riqualificazione o riuso  del  patrimonio  immobiliare  privato  in
  stato di abbandono o di sottoutilizzo, nell'ambito delle  politiche
  di cui all'art. 26 della legge regionale  18  luglio  2014,  n.  13
  (Misure di semplificazione dell'ordinamento  regionale  in  materia
  urbanistico-edilizia,  lavori  pubblici,  edilizia   scolastica   e
  residenziale pubblica, mobilita',  telecomunicazioni  e  interventi
  contributivi). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                       Finalita' e definizioni 
 
    1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalita',  i
limiti, l'ammontare massimo  ammissibile  e  le  premialita'  per  la
determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi in conto
capitale di cui all'art. 9, commi da 26 a 34 della legge regionale  4
agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio  2014  e  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della  legge
regionale 21/2007). 
    2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati  a  promuovere
la valorizzazione e la razionalizzazione del territorio regionale e a
migliorarne le condizioni di vivibilita', nonche'  per  sostenere  la
crescita  nel  settore  dell'edilizia  abitativa  e  contribuire   al
rilancio dell'economia produttiva, commerciale e turistica, ai  sensi
dell'art. 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13  (Misure  di
semplificazione     dell'ordinamento     regionale     in     materia
urbanistico-edilizia,  lavori   pubblici,   edilizia   scolastica   e
residenziale  pubblica,  mobilita',  telecomunicazioni  e  interventi
contributivi). 
    3. Ai fini del presente regolamento, si considerano  edifici:  in
stato di abbandono, gli immobili, con qualsiasi  destinazione  d'uso,
non utilizzati, alla data di entrata in vigore della legge  regionale
n. 15/2014 e in possesso del certificato di inagibilita'; in stato di
sottoutilizzo, gli immobili con destinazione  residenziale  i  quali,
alla data di entrata in  vigore  della  legge  regionale  n.  15/2014
risultino non occupati ovvero occupati da un numero  di  soggetti  in
misura  inferiore  al  30  per  cento  rispetto  a   quello   massimo
insediabile in base ai parametri  di  cui  alla  legge  regionale  23
agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico  -
sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e  privati
ed alberghi). 
 
                               Art. 2. 
 
 
                             Beneficiari 
 
    1. Il contributo di  cui  al  presente  regolamento  puo'  essere
concesso sia alle persone fisiche  sia  a  soggetti  privati  diversi
dalle persone fisiche, titolari del diritto di proprieta', anche  pro
quota, su beni immobili aventi le caratteristiche di cui all'art.  1,
comma 3, o che posseggano, ad altro titolo, l'immobile nei limiti  in
cui e' loro riconosciuto il diritto ad eseguire gli interventi di cui
all'art. 3, comma 1. 
    2. Lo stesso soggetto puo' beneficiare una sola volta e lo stesso
immobile puo' essere oggetto una sola volta del  contributo  previsto
dal presente regolamento. 
    3. Il successore, per atto  tra  vivi  o  «mortis  causa»,  nella
titolarita' dei diritti di cui al comma 1, qualora ne faccia espressa
richiesta,    puo'    subentrare    nella     posizione     giuridica
dell'intestatario  della  domanda,  ai  fini  della   concessione   e
dell'erogazione del contributo, previa autorizzazione della struttura
competente di cui all'art. 9,  comma  31  della  legge  regionale  n.
15/2014. 
    4. I soggetti privati aventi  natura  di  impresa  ai  sensi  del
diritto dell'Unione europea in materia di concorrenza, devono inoltre
soddisfare i seguenti requisiti: 
      a) i contributi di cui al presente regolamento sono concessi in
osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE)  n.  1407/2013
della Commissione del 18 dicembre  2013,  pubblicato  sulla  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013 L 352  e  relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli  aiuti
d'importanza minore («de minimis»), pertanto i beneficiari non devono
aver  ricevuto,  nell'arco  di  tre  esercizi  finanziari,  l'importo
complessivo di 200.000,00 euro, come aiuti «de  minimis»,  alla  luce
della definizione di «impresa unica» stabilita dall'art. 2, comma  2,
del regolamento (UE) n. 1407/2013; 
      b) se l'impresa opera in piu' settori, gli aiuti a  titolo  «de
minimis»  non  devono  finanziare  attivita'  escluse  dal  campo  di
applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione  ne'
finanziare, oltre i massimali pertinenti, le  attivita'  che  possono
beneficiare di un massimale inferiore; per  questo  motivo  l'impresa
deve disporre di un sistema  di  separazione  delle  attivita'  o  di
distinzione dei costi; 
    5. Ai fini della verifica del limite di cui al comma  4,  lettera
b), il legale rappresentante del  soggetto  richiedente  allega  alla
domanda di contributo,  una  dichiarazione  redatta  sulla  base  del
modello allegato al bando di cui all'art. 9,  comma  30  della  legge
regionale n. 15/2014. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                       Interventi finanziabili 
 
    1. Sono finanziabili gli interventi di ristrutturazione edilizia,
manutenzione straordinaria  e  restauro  e  risanamento  conservativo
disciplinati all'art. 4 della legge regionale dell'11 novembre  2009,
n.  19,  (Codice  regionale   dell'edilizia)   volti   al   recupero,
riqualificazione  e  riuso  del   patrimonio   immobiliare   privato,
ricadenti all'interno delle zone omogenee A e B0 o su singoli edifici
ad esse equiparati,  come  individuati  dagli  strumenti  urbanistici
comunali. 
    2. Non sono finanziabili interventi ricadenti in aree dichiarate,
dagli strumenti di  pianificazione  vigenti,  ad  alta  pericolosita'
idraulica e idrogeologica. 
 
                               Art. 4. 
 
 
           Modalita' e spese ammissibili, limiti di spesa 
 
    1. I contributi sono assegnati con il procedimento  valutativo  a
bando di cui all'art. 36 della legge regionale 20 marzo  2000,  n.  7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto di accesso) nei limiti delle disponibilita' finanziarie. 
    2. Il contributo per gli interventi attuati da  soggetti  privati
diversi dalle persone fisiche e' pari al 50  per  cento  della  spesa
ritenuta ammissibile sulla base del costo complessivo dell'intervento
risultante dal progetto; se l'intervento prevede la realizzazione  di
alloggi residenziali, il contributo non puo'  superare  l'importo  di
30.000,00 euro per alloggio realizzato. 
    3. Il contributo per gli interventi attuati dalle persone fisiche
e' pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile  sulla  base
del costo complessivo dell'intervento risultante dal progetto inclusa
l'IVA;  se  l'intervento  prevede   la   realizzazione   di   alloggi
residenziali, il contributo non puo' superare l'importo di  40.000,00
euro per alloggio realizzato. 
    4. Sono ammissibili a contributo le spese relative alle forniture
e relativa posa in opera, comprensive degli eventuali  allacciamenti,
compresa  l'Imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA),   qualora   questa
costituisca un costo per il beneficiario e degli eventuali oneri  per
spese tecniche generali e di collaudo. 
    5. Gli oneri per spese  tecniche  generali  e  di  collaudo  sono
definiti dal decreto del Presidente  della  Regione  n.  20  dicembre
2005, n. 453 (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art.  56,  comma
2. Determinazione aliquote spese  di  progettazione,  generali  e  di
collaudo). 
    6. Nel caso di interventi realizzati da imprese sono ammissibili,
nel  limite  di  1.000,00  euro,  le   spese   per   l'attivita'   di
certificazione della spesa ai  fini  della  rendicontazione  prevista
dall'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000. 
    7. Il 40 per cento  delle  risorse  disponibili  e'  destinato  a
finanziare le domande presentate da persone fisiche; il  restante  60
per cento e' destinato a finanziare le domande presentate da soggetti
privati  diversi  dalle  persone  fisiche.  Qualora  le  domande   di
contributo destinato ad una  delle  due  partizioni  non  esauriscano
l'importo concedibile, la parte  residua  e'  concessa  alle  domande
relative all'altra partizione. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                      Istruttoria delle domande 
 
    1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la  sussistenza  dei
presupposti di fatto e  di  diritto  per  accertare  l'ammissibilita'
dell'intervento e  della  spesa  prevista  nella  domanda  e  procede
all'assegnazione del punteggio in base ai criteri stabiliti  all'art.
7. 
    2.  A  conclusione   dell'istruttoria,   con   provvedimento   da
pubblicare sul sito istituzionale e sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione, sono approvate: 
      a)  le  due  graduatorie,   riferite,   rispettivamente,   agli
interventi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4, ammessi e finanziabili,
con il relativo ammontare della spesa  ammissibile  e  l'entita'  del
finanziamento   regionale   assegnato,   nonche'   degli   interventi
ammissibili a finanziamento,  ma  non  finanziabili  per  carenza  di
risorse; 
      b) l'elenco degli interventi non ammessi a finanziamento  e  la
relativa motivazione. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                    Cumulabilita' degli incentivi 
 
    1. I contributi concessi per le finalita' di cui all'art. 1  sono
cumulabili con altre contribuzioni o incentivi destinati allo  stesso
intervento, per la parte di spesa rimasta a carico del beneficiario. 
 
                               Art. 7. 
 
 
           Criteri di valutazione, priorita' e premialita' 
 
    1. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'art.  5,
alle domande presentate sono attribuiti i punteggi di merito  secondo
quanto previsto dall'allegato «1», al presente regolamento,  in  base
ai seguenti criteri: 
      a) incremento della classe energetica dell'edificio; 
      b) esecuzione di  opere  strutturali,  mediante  interventi  ai
sensi del  punto  8.4  del  decreto  ministeriale  14  gennaio  2008,
comportanti  incremento  della   sicurezza   sismica   dell'edificio,
rispetto alla condizione esistente all'entrata in vigore della  legge
regionale n. 15/2014; 
      c) intervento realizzato dalle persone fisiche di cui  all'art.
2, comma 1, su alloggi da destinare a «prima casa»; 
      d) interventi rientranti nella disciplina  di  cui  all'art.  4
della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino  degli  interventi
regionali in materia di edilizia residenziale pubblica); 
      e) soggetti privati  diversi  dalle  persone  fisiche,  di  cui
all'art. 2, con sede legale od operativa nella regione Friuli-Venezia
Giulia a far data dall'entrata in vigore  della  legge  regionale  n.
15/2014; 
      f)  peso  percentuale  del  contributo  concedibile,  ai  sensi
dell'art. 4, commi 2 e 3, sul costo previsto dell'intervento  desunto
dal quadro economico; 
      g) numero alloggi da realizzare; 
      h) impegno del richiedente il contributo  ad  effettuare,  fino
alla definizione del rapporto contributivo, i versamenti  discendenti
dagli obblighi tributari, utilizzando un conto corrente  di  addebito
aperto presso una filiale bancaria avente sede nel  territorio  della
Regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia,  sul  quale  verra'  erogato
l'incentivo regionale. 
    2. A parita' di  punteggio  la  priorita'  in  graduatoria  viene
assegnata  all'intervento  con  il  maggior  numero  di  alloggi   da
realizzare e, in  caso  di  ulteriore  parita',  in  base  all'ordine
cronologico di presentazione della domanda. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                         Contenuto del bando 
 
    1.  Il  bando  specifica  le  modalita'  e  i  termini   per   la
presentazione della domanda e dei documenti necessari ai  fini  della
concessione e dell'erogazione del contributo. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                    Formazione delle graduatorie 
 
    1. Le graduatorie formate ai sensi dell'art. 7 sono approvate con
deliberazione della Giunta regionale e pubblicate sul  sito  internet
dell'amministrazione regionale. 
    2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire
l'intera  spesa  ammissibile  il  contributo  regionale  puo'  essere
assegnato per un importo inferiore, a condizione che il  beneficiario
assicuri una maggiore  quota  di  cofinanziamento  fino  a  copertura
dell'intera   spesa   ammissibile.   A   tal    fine,    a    seguito
dell'approvazione delle graduatorie, la struttura competente richiede
al beneficiario di comunicare il proprio  assenso  entro  il  termine
perentorio di dieci giorni.  Decorso  inutilmente  tale  termine,  la
struttura competente procede allo scorrimento della graduatoria. 
    3. L'aiuto concesso nella misura ridotta  prevista  dal  comma  2
puo' essere integrato, entro il limite della spesa  ammissibile,  con
ulteriori risorse finanziarie che  risultino  disponibili,  ai  sensi
dell'art. 33, comma 5 della legge regionale n. 7/2000. 
    4. A seguito della disponibilita' di nuove risorse  derivante  da
rinunce o revoche del contributo, si procede allo  scorrimento  delle
graduatorie. 
 
                              Art. 10. 
 
 
      Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi 
 
    1. l contributi sono concessi entro 180 giorni dal termine ultimo
di presentazione delle domande. Detto termine e'  sospeso,  ai  sensi
dell'art.  7  della  legge   regionale   n.   7/2000,   in   pendenza
dell'acquisizione  della  documentazione  per  la   concessione   del
finanziamento, richiesta in  base  all'art.  59  della  stessa  legge
regionale n. 14/2002. 
    2.  L'erogazione  dei  contributi   e'   disposta   ad   avvenuta
presentazione della rendicontazione ai sensi del titolo II, capo  III
della legge regionale  7/2000,  nonche'  della  dichiarazione  di  un
tecnico abilitato attestante la conformita' dei  lavori  eseguiti  al
progetto dell'opera finanziata. 
    3. Sono consentite le varianti al progetto che  non  incidono  su
caratteristiche dell'intervento che hanno determinato  l'attribuzione
di punteggi ai fini della formazione della graduatoria.  Le  varianti
non  comportano  la  rideterminazione  in  aumento   del   contributo
concesso. 
    4. Il beneficiario puo' richiedere l'erogazione in  anticipazione
di una parte o dell'intero contributo concesso, subordinatamente alla
prestazione  di  fidejussione  bancaria  o  di  polizza  fidejussoria
assicurativa rilasciata, per l'importo richiesto in anticipazione, da
enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                        Ispezioni e controlli 
 
    1. Ai sensi dell'art. 44 della  legge  regionale  n.  7/2000,  in
qualsiasi momento l'amministrazione regionale puo' disporre ispezioni
e controlli, in relazione  ai  contributi  concessi,  allo  scopo  di
verificare  l'attuazione  degli  interventi,  la  veridicita'   delle
dichiarazioni e delle informazioni prodotte  dal  beneficiario  e  il
rispetto delle condizioni che  hanno  determinato  l'attribuzione  di
punteggi. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                        Revoca dei contributi 
 
    1. I contributi sono revocati: 
      a) nel caso in cui non siano rispettati  termini  previsti  dal
decreto di concessione del finanziamento; 
      b) nel caso in cui si accerti la  discordanza  sostanziale  tra
quanto attestato al fine della formazione della  graduatoria  e  alla
concessione del contributo e quanto risultante a seguito di ispezioni
e controlli disposti ai sensi dell'art. 11; 
      c) in ogni  altro  caso  in  cui  si  accerti  che  l'interesse
pubblico perseguito attraverso la legge  di  finanziamento  non  puo'
essere raggiunto. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                             R i n v i i 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano
le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000, alla legge  regionale
n. 14/2002. 
    2. Il rinvio  a  leggi  contenuto  nel  presente  regolamento  si
intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle
modifiche  ed  integrazioni  intervenute  successivamente  alla  loro
emanazione. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  della  sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.