Art. 10 
Disposizioni  per  la  previsione  di  nuove  aree   a   destinazione
  estrattiva. Ampliamento o riduzione delle aree esistenti 
  1. Il comune prevede nel piano operativo nuove aree a  destinazione
estrattiva all'interno dei giacimenti di cui  all'art.  7,  comma  1,
lettera b), l'ampliamento o  la  riduzione  di  quelle  esistenti  in
relazione agli obiettivi di produzione stabiliti dal  PRC  e  tenendo
conto delle autorizzazioni alla coltivazione in  essere,  assicurando
in particolare la coerenza con il proprio statuto del territorio. 
  2.  L'elaborazione  delle  previsioni  di  cui  al  comma   1,   e'
subordinata alla definizione di una proposta condivisa tra  i  comuni
del comprensorio, attraverso accordi conclusi ai sensi  dell'art.  15
della legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi),  al  fine  di  ripartire  le  quote  di   produzione
sostenibile determinate dal PRC. 
  3. I comuni del comprensorio elaborano  le  previsioni  di  cui  al
comma 2, sulla base degli esiti dell'avviso pubblico di cui  all'art.
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