Art. 12 
 
Collaborazione tra enti per  la  definizione  degli  strumenti  della
             pianificazione territoriale ed urbanistica 
 
  1. Secondo quanto previsto all'art. 53  della  legge  regionale  n.
65/2014, la Regione collabora con i comuni che ne facciano richiesta,
ai  fini  dell'adeguamento  degli  strumenti   della   pianificazione
territoriale ed urbanistica comunali. 
  2. Le province provvedono a mettere a disposizione della Regione  e
dei comuni gli elementi e i dati  in  loro  possesso,  utili  per  la
definizione   dei   quadri   conoscitivi   degli   strumenti    della
pianificazione.