Art. 12 Collaborazione tra enti per la definizione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica 1. Secondo quanto previsto all'art. 53 della legge regionale n. 65/2014, la Regione collabora con i comuni che ne facciano richiesta, ai fini dell'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunali. 2. Le province provvedono a mettere a disposizione della Regione e dei comuni gli elementi e i dati in loro possesso, utili per la definizione dei quadri conoscitivi degli strumenti della pianificazione.