Art. 14 Poteri sostitutivi 1. In caso di mancato adeguamento ai sensi dell'art. 9, comma 2, nel termine indicato nel PRC, la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), ad adottare ed approvare gli atti di adeguamento del piano strutturale, entro tre mesi dalla scadenza del termine previsto nella diffida. 2. In caso di mancata definizione della proposta da parte dei comuni di cui all'art. 10, comma 2, la Giunta regionale diffida i comuni ad adempiere entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine, la Giunta regionale convoca, ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990, una Conferenza di servizi con i comuni interessati per la predisposizione dell'atto di ripartizione delle quote. 3. In caso di mancato adeguamento ai sensi dell'art. 9, comma 3, la Giunta regionale puo' provvedere ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 88/1998. 4. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le procedure di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione). 5. I costi dell'attivita' espletata dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono, esclusivamente e totalmente, a carico dei comuni sostituiti.