Art. 14 
 
                         Poteri sostitutivi 
 
  1. In caso di mancato adeguamento ai sensi dell'art.  9,  comma  2,
nel termine indicato nel PRC, la Giunta regionale provvede, ai  sensi
dell'art.  6  della  legge  regionale  1°  dicembre   1998,   n.   88
(Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale  delle  funzioni
amministrative  e  dei  compiti   in   materia   di   urbanistica   e
pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente  dagli  inquinamenti  e  gestione  dei  rifiuti,
risorse idriche e difesa del suolo, energia  e  risorse  geotermiche,
opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite  alla  Regione  dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), ad adottare ed  approvare
gli atti di adeguamento del piano strutturale, entro tre  mesi  dalla
scadenza del termine previsto nella diffida. 
  2. In caso di mancata  definizione  della  proposta  da  parte  dei
comuni di cui all'art. 10, comma 2, la  Giunta  regionale  diffida  i
comuni ad adempiere entro un congruo termine. Decorso inutilmente  il
termine, la Giunta regionale convoca, ai sensi dell'art. 14-ter della
legge n. 241/1990, una Conferenza di servizi con i comuni interessati
per la predisposizione dell'atto di ripartizione delle quote. 
  3. In caso di mancato adeguamento ai sensi dell'art. 9, comma 3, la
Giunta regionale puo' provvedere ai sensi  dell'art.  6  della  legge
regionale n. 88/1998. 
  4. Per quanto non diversamente previsto dal presente  articolo,  si
applicano le procedure di cui alla legge regionale 31  ottobre  2001,
n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione). 
  5. I costi dell'attivita' espletata dalla Giunta regionale ai sensi
dei commi 1, 2 e 3 sono, esclusivamente e totalmente,  a  carico  dei
comuni sostituiti.