Art. 16 
 
       Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' estrattiva 
 
  1.  L'esercizio  dell'attivita'  estrattiva   e'   subordinato   ad
autorizzazione del comune in  conformita'  con  le  previsioni  dello
strumento della pianificazione territoriale e urbanistica comunale. 
  2. Chiunque intenda procedere alla  coltivazione  di  materiali  di
cava su terreni di cui abbia  la  disponibilita'  giuridica  presenta
domanda di autorizzazione  allo  sportello  unico  per  le  attivita'
produttive (SUAP) del comune territorialmente competente. 
  3. La domanda di autorizzazione contiene gli elementi  relativi  al
possesso dei  requisiti  di  idoneita'  tecnica  professionale  delle
imprese previsti dalla normativa vigente. 
  4. Al fine della semplificazione e della riduzione dei termini  del
procedimento,  l'autorizzazione  e'  rilasciata   a   seguito   della
Conferenza di servizi prevista dall'art.  19,  il  cui  provvedimento
finale comprende ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e atti
di assenso  comunque  denominati,  compresi  gli  atti  autorizzativi
urbanistico-edilizi, paesaggistici, ambientali e  igienico  sanitari,
connessi o necessari allo svolgimento dell'attivita'. 
  5. Qualora l'attivita' estrattiva riguardi un sito  estrattivo  che
insiste nel territorio di due o piu' comuni, la Conferenza di servizi
di cui al comma 4 e' convocata dal comune in cui ricade  l'area  piu'
estesa del sito. Tale Conferenza adotta la determinazione motivata di
conclusione del procedimento ai sensi della legge  n.  241/1990,  che
sostituisce a tutti gli  effetti  ogni  autorizzazione,  concessione,
nulla osta o atto di assenso comunque denominato  di  competenza  dei
comuni nel cui territorio ricade l'area oggetto di autorizzazione. 
  6. Nei procedimenti relativamente ai quali non sia gia' intervenuta
la decisione  concernente  la  verifica  di  assoggettabilita'  o  la
valutazione  di  impatto  ambientale   (VIA),   essa   e'   acquisita
nell'ambito del procedimento di cui all'art. 19. Gli atti di  assenso
espressi nella procedura di VIA restano  comunque  efficaci  ai  fini
dell'autorizzazione  finale  e  non   devono   essere   ulteriormente
acquisiti.