Art. 16 Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' estrattiva 1. L'esercizio dell'attivita' estrattiva e' subordinato ad autorizzazione del comune in conformita' con le previsioni dello strumento della pianificazione territoriale e urbanistica comunale. 2. Chiunque intenda procedere alla coltivazione di materiali di cava su terreni di cui abbia la disponibilita' giuridica presenta domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) del comune territorialmente competente. 3. La domanda di autorizzazione contiene gli elementi relativi al possesso dei requisiti di idoneita' tecnica professionale delle imprese previsti dalla normativa vigente. 4. Al fine della semplificazione e della riduzione dei termini del procedimento, l'autorizzazione e' rilasciata a seguito della Conferenza di servizi prevista dall'art. 19, il cui provvedimento finale comprende ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, compresi gli atti autorizzativi urbanistico-edilizi, paesaggistici, ambientali e igienico sanitari, connessi o necessari allo svolgimento dell'attivita'. 5. Qualora l'attivita' estrattiva riguardi un sito estrattivo che insiste nel territorio di due o piu' comuni, la Conferenza di servizi di cui al comma 4 e' convocata dal comune in cui ricade l'area piu' estesa del sito. Tale Conferenza adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990, che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza dei comuni nel cui territorio ricade l'area oggetto di autorizzazione. 6. Nei procedimenti relativamente ai quali non sia gia' intervenuta la decisione concernente la verifica di assoggettabilita' o la valutazione di impatto ambientale (VIA), essa e' acquisita nell'ambito del procedimento di cui all'art. 19. Gli atti di assenso espressi nella procedura di VIA restano comunque efficaci ai fini dell'autorizzazione finale e non devono essere ulteriormente acquisiti.