Art. 18 Oggetto e contenuto dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' estrattiva, di seguito denominata autorizzazione, ha per oggetto il sito estrattivo, gli interventi di risistemazione ambientale, durante e al termine della coltivazione, l'indicazione delle garanzie finanziarie per il suo ripristino. 2. L'autorizzazione contiene: a) l'indicazione della localizzazione del sito estrattivo e delle eventuali pertinenze; b) l'oggetto dell'attivita' estrattiva e l'individuazione degli elementi essenziali del progetto di coltivazione; c) le prescrizioni per l'esercizio dell'attivita' e per la conseguente risistemazione del sito, con specificazione di quelle il cui mancato rispetto comporta la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21; d) il termine di validita' dell'autorizzazione; e) i nulla-osta, le autorizzazioni o gli assensi comunque denominati e acquisiti in sede di Conferenza di servizi; f) gli estremi delle garanzie finanziarie di cui all'art. 26, nonche' le condizioni e le modalita' di restituzione delle stesse; g) il termine, non superiore ad un anno, entro il quale deve essere iniziata l'attivita', a pena di decadenza dell'autorizzazione. 3. Non rientrano tra gli interventi soggetti ad autorizzazione l'istallazione degli impianti per attivita' diverse da quelle di prima lavorazione e le eventuali altre opere soggette alle norme edilizie, specificatamente consentite dallo strumento urbanistico comunale.