Art. 18 
 
               Oggetto e contenuto dell'autorizzazione 
 
  1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita'  estrattiva,  di
seguito denominata autorizzazione, ha per oggetto il sito estrattivo,
gli interventi di risistemazione ambientale,  durante  e  al  termine
della coltivazione, l'indicazione delle garanzie finanziarie  per  il
suo ripristino. 
  2. L'autorizzazione contiene: 
    a) l'indicazione della localizzazione del sito estrattivo e delle
eventuali pertinenze; 
    b) l'oggetto dell'attivita' estrattiva e  l'individuazione  degli
elementi essenziali del progetto di coltivazione; 
    c) le  prescrizioni  per  l'esercizio  dell'attivita'  e  per  la
conseguente risistemazione del sito, con specificazione di quelle  il
cui mancato rispetto comporta  la  decadenza  dell'autorizzazione  ai
sensi dell'art. 21; 
    d) il termine di validita' dell'autorizzazione; 
    e)  i  nulla-osta,  le  autorizzazioni  o  gli  assensi  comunque
denominati e acquisiti in sede di Conferenza di servizi; 
    f) gli estremi delle garanzie finanziarie  di  cui  all'art.  26,
nonche' le condizioni e le modalita' di restituzione delle stesse; 
    g) il termine, non superiore ad un  anno,  entro  il  quale  deve
essere iniziata l'attivita', a pena di decadenza dell'autorizzazione. 
  3. Non rientrano tra  gli  interventi  soggetti  ad  autorizzazione
l'istallazione degli impianti per  attivita'  diverse  da  quelle  di
prima lavorazione e le eventuali  altre  opere  soggette  alle  norme
edilizie, specificatamente  consentite  dallo  strumento  urbanistico
comunale.