Art. 19 Procedimento di rilascio dell'autorizzazione 1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 16, lo SUAP convoca la Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990. 2. Nel caso di autorizzazioni soggette a VIA, i lavori della Conferenza di servizi di cui al comma 1, restano sospesi fino al termine prescritto per la conclusione di detto procedimento, che si svolge secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10/2010. 3. Il procedimento unico ha una durata che non puo' essere superiore a centocinquanta giorni.