Art. 19 
 
            Procedimento di rilascio dell'autorizzazione 
 
  1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 16,  lo
SUAP convoca la Conferenza di servizi ai sensi degli  articoli  14  e
seguenti della legge n. 241/1990. 
  2. Nel caso di  autorizzazioni  soggette  a  VIA,  i  lavori  della
Conferenza di servizi di cui al comma  1,  restano  sospesi  fino  al
termine prescritto per la conclusione di detto procedimento,  che  si
svolge secondo  le  disposizioni  di  cui  alla  legge  regionale  n.
10/2010. 
  3. Il  procedimento  unico  ha  una  durata  che  non  puo'  essere
superiore a centocinquanta giorni.