Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni: 
    a) attivita' estrattiva: l'attivita' di  escavazione  finalizzata
alla commercializzazione del prodotto escavato o  alla  realizzazione
di opere pubbliche; 
    b) industria estrattiva: tutti  gli  stabilimenti  e  le  imprese
impegnati nell'estrazione, superficiale  o  sotterranea,  di  risorse
minerali a fini commerciali, compresa l'estrazione per  trivellazione
o il trattamento del materiale estratto di cui all'art. 3,  comma  1,
lettera  g),  del  decreto  legislativo  30  maggio  2008,   n.   117
(Attuazione della direttiva 2006/21/CE  relativa  alla  gestione  dei
rifiuti delle  industrie  estrattive  e  che  modifica  la  direttiva
2004/35/CE); 
    c) materiale di cava: i materiali di cui all'art. 2, comma 2, del
regio decreto n. 1443/1927, distinti in: 
      1) materiali per usi industriali e  per  costruzioni:  calcari,
dolomie, pomici, gessi,  farine  fossili,  sabbie  silicee,  argille,
torbe, sabbie e ghiaie e  altri  materiali  per  granulati,  pezzami,
conci, blocchetti; 
      2) materiali per usi ornamentali: marmi,  cipollini,  arenarie,
graniti, sieniti,  alabastri,  ardesie,  calcari,  travertini,  tufi,
trachiti, basalti, porfidi, ofioliti. I materiali per usi ornamentali
si distinguono in due sottogruppi: 
        2.1.  materiali  da  taglio:  i  materiali   destinati   alla
produzione di blocchi, lastre e affini; 
        2.2. derivati dei materiali da taglio: materiale  proveniente
dalla coltivazione di cave di materiali per uso ornamentale, a cui e'
connesso per dislocazione e contiguita', non idoneo  alla  produzione
di blocchi, lastre ed affini, listelli, nonche' materiali  di  sfrido
della riquadratura e del taglio effettuato in  cava,  destinato  alla
commercializzazione e  oggetto  dell'autorizzazione  per  l'esercizio
dell'attivita' estrattiva e del progetto di coltivazione che ne stima
le quantita'; 
    d) cave per il reperimento  dei  materiali  ornamentali  storici:
siti estrattivi individuati dal piano regionale cave (PRC) e dedicati
esclusivamente al reperimento di materiali ornamentali da  taglio  di
cui alla lettera c), punto 2,  indispensabili  per  il  restauro,  la
manutenzione e la conservazione dei monumenti e delle opere pubbliche
o per interventi prescritti dalle soprintendenze ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del
paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); 
    e)  giacimento:  porzione  di  suolo  o  sottosuolo  in  cui   si
riscontrano sostanze utili che possono essere estratte con profitto; 
    f) area a destinazione estrattiva: porzione di territorio,  cosi'
come individuata dal piano operativo comunale  di  cui  all'art.  10,
comma 3, lettera a), della legge regionale 10 novembre  2014,  n.  65
(Norme per il governo del territorio), entro il  cui  perimetro  puo'
essere rilasciata l'autorizzazione o la concessione alla coltivazione
nel periodo di validita' dello stesso piano operativo; 
    g) sito estrattivo attivo: l'area del  cantiere  o  dei  cantieri
estrattivi come individuata e perimetrata nell'atto  autorizzativo  e
gestita da un operatore; 
    h) comprensorio:  porzione  del  territorio,  contraddistinta  da
caratteristiche geologiche, geomeccaniche, litologiche simili in  cui
sono localizzati uno o piu' giacimenti geograficamente connessi; 
    i) sito estrattivo dismesso: sito localizzato  esternamente  alle
aree a destinazione estrattiva in cui e' documentata o  documentabile
l'attivita' estrattiva svolta nel passato e per il quale non sussiste
un progetto di risistemazione ambientale derivante da  autorizzazione
con relativa garanzia finanziaria; 
    l) attivita' di prima lavorazione:  il  complesso  di  operazioni
necessarie  all'estrazione  del  materiale  ed  a   renderlo   idoneo
all'utilizzazione diretta o alle successive trasformazioni; 
    m)  pertinenza:  le  aree  e  gli  impianti  di  trattamento  dei
materiali di cava e dei rifiuti estrattivi, necessari ed  a  servizio
esclusivo del ciclo estrattivo ancorche' esterni al  sito  estrattivo
da cui i rifiuti provengono  e  in  cui  devono  essere  ricollocati,
gestiti dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
estrattiva o da un  consorzio  di  piu'  imprese  costituito  per  la
gestione unica di  siti  estrattivi  contigui  e  facenti  parte  del
medesimo comprensorio estrattivo; 
    n) livello territoriale ottimale:  uno  o  piu'  siti  estrattivi
contigui o vicini individuati dal comune  al  fine  di  garantire  lo
sfruttamento razionale e sostenibile della risorsa; 
    o)   risistemazione   del   sito   estrattivo:   interventi    di
riqualificazione ambientale e paesaggistica, di  messa  in  sicurezza
permanente che consentono di recuperare  il  sito  alla  effettiva  e
definitiva  fruibilita'  per  la  destinazione  d'uso  conforme  agli
strumenti urbanistici; 
    p) materiali riutilizzabili e assimilabili ai materiali di  cava:
i residui derivanti da altre attivita' e suscettibili di riutilizzo.