Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni: a) attivita' estrattiva: l'attivita' di escavazione finalizzata alla commercializzazione del prodotto escavato o alla realizzazione di opere pubbliche; b) industria estrattiva: tutti gli stabilimenti e le imprese impegnati nell'estrazione, superficiale o sotterranea, di risorse minerali a fini commerciali, compresa l'estrazione per trivellazione o il trattamento del materiale estratto di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE); c) materiale di cava: i materiali di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto n. 1443/1927, distinti in: 1) materiali per usi industriali e per costruzioni: calcari, dolomie, pomici, gessi, farine fossili, sabbie silicee, argille, torbe, sabbie e ghiaie e altri materiali per granulati, pezzami, conci, blocchetti; 2) materiali per usi ornamentali: marmi, cipollini, arenarie, graniti, sieniti, alabastri, ardesie, calcari, travertini, tufi, trachiti, basalti, porfidi, ofioliti. I materiali per usi ornamentali si distinguono in due sottogruppi: 2.1. materiali da taglio: i materiali destinati alla produzione di blocchi, lastre e affini; 2.2. derivati dei materiali da taglio: materiale proveniente dalla coltivazione di cave di materiali per uso ornamentale, a cui e' connesso per dislocazione e contiguita', non idoneo alla produzione di blocchi, lastre ed affini, listelli, nonche' materiali di sfrido della riquadratura e del taglio effettuato in cava, destinato alla commercializzazione e oggetto dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' estrattiva e del progetto di coltivazione che ne stima le quantita'; d) cave per il reperimento dei materiali ornamentali storici: siti estrattivi individuati dal piano regionale cave (PRC) e dedicati esclusivamente al reperimento di materiali ornamentali da taglio di cui alla lettera c), punto 2, indispensabili per il restauro, la manutenzione e la conservazione dei monumenti e delle opere pubbliche o per interventi prescritti dalle soprintendenze ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); e) giacimento: porzione di suolo o sottosuolo in cui si riscontrano sostanze utili che possono essere estratte con profitto; f) area a destinazione estrattiva: porzione di territorio, cosi' come individuata dal piano operativo comunale di cui all'art. 10, comma 3, lettera a), della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), entro il cui perimetro puo' essere rilasciata l'autorizzazione o la concessione alla coltivazione nel periodo di validita' dello stesso piano operativo; g) sito estrattivo attivo: l'area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell'atto autorizzativo e gestita da un operatore; h) comprensorio: porzione del territorio, contraddistinta da caratteristiche geologiche, geomeccaniche, litologiche simili in cui sono localizzati uno o piu' giacimenti geograficamente connessi; i) sito estrattivo dismesso: sito localizzato esternamente alle aree a destinazione estrattiva in cui e' documentata o documentabile l'attivita' estrattiva svolta nel passato e per il quale non sussiste un progetto di risistemazione ambientale derivante da autorizzazione con relativa garanzia finanziaria; l) attivita' di prima lavorazione: il complesso di operazioni necessarie all'estrazione del materiale ed a renderlo idoneo all'utilizzazione diretta o alle successive trasformazioni; m) pertinenza: le aree e gli impianti di trattamento dei materiali di cava e dei rifiuti estrattivi, necessari ed a servizio esclusivo del ciclo estrattivo ancorche' esterni al sito estrattivo da cui i rifiuti provengono e in cui devono essere ricollocati, gestiti dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' estrattiva o da un consorzio di piu' imprese costituito per la gestione unica di siti estrattivi contigui e facenti parte del medesimo comprensorio estrattivo; n) livello territoriale ottimale: uno o piu' siti estrattivi contigui o vicini individuati dal comune al fine di garantire lo sfruttamento razionale e sostenibile della risorsa; o) risistemazione del sito estrattivo: interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, di messa in sicurezza permanente che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilita' per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici; p) materiali riutilizzabili e assimilabili ai materiali di cava: i residui derivanti da altre attivita' e suscettibili di riutilizzo.