Art. 20 
 
                     Durata dell'autorizzazione 
 
  1.  Il  provvedimento  di  autorizzazione  stabilisce   la   durata
dell'autorizzazione stessa in  relazione  alla  dimensione  del  sito
estrattivo, alla qualita' del giacimento, alle condizioni  geologiche
ed ambientali ed agli investimenti previsti e  non  puo'  superare  i
venticinque anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5. 
  2. Alla scadenza dell'autorizzazione  cessano  tutti  i  lavori  di
coltivazione e quelli relativi alla risistemazione ambientale,  fatto
salvo quanto previsto all'art. 24. 
  3.  Qualora  la  durata   dell'autorizzazione   sia   temporalmente
superiore al termine di efficacia del l'autorizzazione  paesaggistica
di cui all'art. 146 del decreto legislativo n.  42/2004,  il  mancato
rinnovo della stessa da' luogo  alla  sospensione  e  alla  decadenza
dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21. 
  4. Il provvedimento di autorizzazione  puo'  essere  prorogato  dal
responsabile del procedimento una sola volta e per una durata massima
di due anni al solo fine di completare i lavori gia' autorizzati  ove
non  sia  stato  possibile  completare  gli  stessi  per  motivi  non
imputabili  alla  volonta'  del  titolare   dell'autorizzazione.   Il
provvedimento di  proroga  non  puo'  comportare  alcuna  modifica  o
variante al  progetto  definitivo  oggetto  dell'autorizzazione  gia'
rilasciata ai sensi dell'art. 17. 
  5. La durata dell'autorizzazione puo' essere  incrementata  di  due
anni per le imprese registrate  ai  sensi  del  Regolamento  (CE)  n.
1221/2009  del  25  novembre  2009,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un  sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il  regolamento
(CE) n. 761/2001 e  le  decisioni  della  Commissione  2001/681/CE  e
2006/193/CE.