Art. 20 Durata dell'autorizzazione 1. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce la durata dell'autorizzazione stessa in relazione alla dimensione del sito estrattivo, alla qualita' del giacimento, alle condizioni geologiche ed ambientali ed agli investimenti previsti e non puo' superare i venticinque anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5. 2. Alla scadenza dell'autorizzazione cessano tutti i lavori di coltivazione e quelli relativi alla risistemazione ambientale, fatto salvo quanto previsto all'art. 24. 3. Qualora la durata dell'autorizzazione sia temporalmente superiore al termine di efficacia del l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004, il mancato rinnovo della stessa da' luogo alla sospensione e alla decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21. 4. Il provvedimento di autorizzazione puo' essere prorogato dal responsabile del procedimento una sola volta e per una durata massima di due anni al solo fine di completare i lavori gia' autorizzati ove non sia stato possibile completare gli stessi per motivi non imputabili alla volonta' del titolare dell'autorizzazione. Il provvedimento di proroga non puo' comportare alcuna modifica o variante al progetto definitivo oggetto dell'autorizzazione gia' rilasciata ai sensi dell'art. 17. 5. La durata dell'autorizzazione puo' essere incrementata di due anni per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE.