Art. 21 Sospensione e decadenza dell'autorizzazione 1. Il comune adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione nei seguenti casi: a) al venir meno dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione; b) perdita della disponibilita' giuridica del bene da parte del titolare dell'autorizzazione; c) sospensione dell'attivita' estrattiva per un periodo superiore a centottanta giorni senza preventiva comunicazione al comune che ha rilasciato l'autorizza zione; d) realizzazione di interventi in difformita' dal progetto autorizzato che comportino varianti sostanziali di cui all'art. 23, comma 1; e) qualora l'attivita' estrattiva determini situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale o di sicurezza per i lavoratori e per le popolazioni segnalate dai soggetti competenti; f) decorso del termine entro il quale avviare l'attivita'; g) inadempimento delle prescrizioni fissate dal provvedimento autorizzativo di cui all'art. 18, comma 2, lettera c); h) trasferimento dell'autorizzazione senza comunicazione al comune nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 2; i) mancato rinnovo della garanzia finanziaria di cui all'art. 26; l) mancata ottemperanza agli interventi di messa in sicurezza ordinati dagli enti competenti in materia di vigilanza, sicurezza e polizia mineraria; m) la realizzazione di interventi in difformita' dal progetto autorizzato che comportino modifiche ai sensi dell'art. 23, comma 2; n) il mancato rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004. 2. Il comune accerta i fatti di cui al comma 1 e li notifica al trasgressore contestualmente al provvedimento di sospensione indicando i termini entro cui provvedere: a) nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), a presentare le eventuali controdeduzioni; b) nei casi di cui al comma 1, lettere h), i), l), m), e n), a porre in essere i necessari adempimenti. 3. Ove l'interessato non provveda nei termini stabiliti, o il comune non ritenga meritevoli di accoglimento le controdeduzioni o queste non siano state presentate entro il medesimo termine, il comune adotta il provvedimento di decadenza. 4. A seguito del provvedimento di decadenza il comune utilizza la fideiussione prestata per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza e risistemazione ambientale, salvo l'accertamento di ulteriori danni eccedenti la fideiussione e posti a carico dell'interessato. 5. Qualora sussista un grave pericolo di dissesto idrogeologico, tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 45 del regio decreto n. 1443/1927 puo' prescrivere, assegnando un termine, interventi di messa in sicurezza a carico del titolare dell'autorizzazione. In caso di inutile decorso del termine, la Giunta regionale dispone la revoca immediata dell'autorizzazione e l'acquisizione del sito estrattivo al patrimonio indisponibile della Regione, fatto salvo il caso in cui appartenga al patrimonio indisponibile comunale.