Art. 21 
 
             Sospensione e decadenza dell'autorizzazione 
 
  1.   Il   comune   adotta   il   provvedimento    di    sospensione
dell'autorizzazione nei seguenti casi: 
    a)  al  venir  meno  dei  requisiti  necessari  per  il  rilascio
dell'autorizzazione; 
    b) perdita della disponibilita' giuridica del bene da  parte  del
titolare dell'autorizzazione; 
    c) sospensione dell'attivita' estrattiva per un periodo superiore
a centottanta giorni senza preventiva comunicazione al comune che  ha
rilasciato l'autorizza zione; 
    d)  realizzazione  di  interventi  in  difformita'  dal  progetto
autorizzato che comportino varianti sostanziali di cui  all'art.  23,
comma 1; 
    e)  qualora  l'attivita'  estrattiva  determini   situazioni   di
pericolo idrogeologico, ambientale o di sicurezza per i lavoratori  e
per le popolazioni segnalate dai soggetti competenti; 
    f) decorso del termine entro il quale avviare l'attivita'; 
    g) inadempimento delle  prescrizioni  fissate  dal  provvedimento
autorizzativo di cui all'art. 18, comma 2, lettera c); 
    h)  trasferimento  dell'autorizzazione  senza  comunicazione   al
comune nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 2; 
    i) mancato rinnovo della garanzia finanziaria di cui all'art. 26; 
    l) mancata ottemperanza agli interventi  di  messa  in  sicurezza
ordinati dagli enti competenti in materia di vigilanza,  sicurezza  e
polizia mineraria; 
    m) la realizzazione di interventi  in  difformita'  dal  progetto
autorizzato che comportino modifiche ai sensi dell'art. 23, comma 2; 
    n) il mancato rinnovo dell'autorizzazione  paesaggistica  di  cui
all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004. 
  2. Il comune accerta i fatti di cui al comma 1  e  li  notifica  al
trasgressore  contestualmente   al   provvedimento   di   sospensione
indicando i termini entro cui provvedere: 
    a) nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e),  f)  e
g), a presentare le eventuali controdeduzioni; 
    b) nei casi di cui al comma 1, lettere h), i), l), m),  e  n),  a
porre in essere i necessari adempimenti. 
  3. Ove l'interessato non  provveda  nei  termini  stabiliti,  o  il
comune non ritenga meritevoli di accoglimento  le  controdeduzioni  o
queste non siano state  presentate  entro  il  medesimo  termine,  il
comune adotta il provvedimento di decadenza. 
  4. A seguito del provvedimento di decadenza il comune  utilizza  la
fideiussione prestata  per  l'esecuzione  delle  opere  di  messa  in
sicurezza  e  risistemazione  ambientale,  salvo  l'accertamento   di
ulteriori  danni  eccedenti  la  fideiussione  e   posti   a   carico
dell'interessato. 
  5. Qualora sussista un grave pericolo  di  dissesto  idrogeologico,
tale da comportare rischio per la sicurezza  delle  persone  e  degli
insediamenti umani, il Presidente della Giunta  regionale,  ai  sensi
dell'art.  45  del  regio  decreto  n.  1443/1927  puo'  prescrivere,
assegnando un termine, interventi di messa in sicurezza a carico  del
titolare dell'autorizzazione. In caso di inutile decorso del termine,
la Giunta regionale dispone la revoca immediata dell'autorizzazione e
l'acquisizione del sito estrattivo al patrimonio indisponibile  della
Regione,  fatto  salvo  il  caso  in  cui  appartenga  al  patrimonio
indisponibile comunale.