Art. 22 
 
                   Subingresso nelle coltivazioni 
 
  1. L'autorizzazione  ha  carattere  personale  e  non  puo'  essere
trasferita, fatto salvo quanto previsto al comma 2. 
  2. L'autorizzazione puo' essere trasferita ai soggetti che  abbiano
acquisito la disponibilita' giuridica del bene, previa  richiesta  di
subentro,  presentata   allo   SUAP   del   comune   territorialmente
competente, contenente i requisiti di cui all'art. 16, comma 3. 
  3.  Il  subentrante  deve  rispettare  le  prescrizioni   contenute
nell'autorizzazione  gia'  rilasciata,  ivi  comprese   le   garanzie
finanziarie di cui all'art. 26 
  4. Il comune, previa verifica delle condizioni di cui ai commi 2  e
3,  adegua  l'autorizzazione  entro   quarantacinque   giorni   dalla
richiesta di subentro. 
  5. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 4, non  e'
consentito al subentrante lo svolgimento di alcuna attivita'.