Art. 22 Subingresso nelle coltivazioni 1. L'autorizzazione ha carattere personale e non puo' essere trasferita, fatto salvo quanto previsto al comma 2. 2. L'autorizzazione puo' essere trasferita ai soggetti che abbiano acquisito la disponibilita' giuridica del bene, previa richiesta di subentro, presentata allo SUAP del comune territorialmente competente, contenente i requisiti di cui all'art. 16, comma 3. 3. Il subentrante deve rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione gia' rilasciata, ivi comprese le garanzie finanziarie di cui all'art. 26 4. Il comune, previa verifica delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, adegua l'autorizzazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di subentro. 5. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 4, non e' consentito al subentrante lo svolgimento di alcuna attivita'.