Art. 23 
 
                     Varianti all'autorizzazione 
 
  1. A seguito della variazione di almeno  una  delle  condizioni  di
seguito elencate, e' rilasciata una  nuova  autorizzazione  ai  sensi
degli articoli 16, 17, 18 e 19: 
    a) ampliamento delle volumetrie  di  scavo  eccedenti  il  limite
massimo di 1.000 metri cubi; 
    b) modifiche riguardanti l'assetto definitivo del sito; 
    c) introduzione di tecniche  di  scavo  che  prevedono  l'uso  di
esplosivo; 
    d) modifiche  al  progetto  di  coltivazione  che  comportano  un
incremento delle garanzie fideiussorie. 
  2. Al di fuori dei casi di cui al comma  1,  l'autorizzazione  puo'
essere modificata ai sensi dell'art.  19  della  legge  n.  241/1990,
fermo restando la durata iniziale della stessa.