Art. 23 Varianti all'autorizzazione 1. A seguito della variazione di almeno una delle condizioni di seguito elencate, e' rilasciata una nuova autorizzazione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 19: a) ampliamento delle volumetrie di scavo eccedenti il limite massimo di 1.000 metri cubi; b) modifiche riguardanti l'assetto definitivo del sito; c) introduzione di tecniche di scavo che prevedono l'uso di esplosivo; d) modifiche al progetto di coltivazione che comportano un incremento delle garanzie fideiussorie. 2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'autorizzazione puo' essere modificata ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, fermo restando la durata iniziale della stessa.