Art. 24 Ultimazione dei lavori di coltivazione e di risistemazione ambientale 1. Ultimati i lavori di coltivazione e di risistemazione ambientale, il titolare dell'autorizzazione ne da' comunicazione al comune ai fini del rilascio della dichiarazione di ultimazione lavori. 2. Ai fini di cui al comma 1, il comune, anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (AR PAT), effettua l'ispezione finale del sito estrattivo e delle eventuali pertinenze in relazione al progetto di coltivazione. 3. Sulla base delle risultanze di cui al comma 2, il comune provvede allo svincolo della garanzia prestata ai sensi dell'art. 26 ed emette la dichiarazione di ultimazione lavori, ovvero intima al titolare dell'autorizzazione la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal progetto e dal provvedimento di autorizzazione entro un congruo termine. 4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, il comune utilizza la garanzia finanziaria prestata per l'esecuzione delle opere di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area, salvo l'accertamento di ulteriori danni eccedenti la fideiussione da porre a carico del titolare dell'autorizzazione. 5. Il titolare dell'autorizzazione per l'attivita' estrattiva nelle cave di prestito statale e regionale effettua la comunicazione di cui al comma 1 al comune ed alla Regione, che provvede ai sensi dei commi 3 e 4. 6. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione i lavori di risistemazione non risultino ultimati, il comune provvede ai sensi dei commi 3 e 4.