Art. 24 
 
               Ultimazione dei lavori di coltivazione 
                   e di risistemazione ambientale 
 
  1.  Ultimati  i  lavori  di  coltivazione   e   di   risistemazione
ambientale, il titolare dell'autorizzazione ne da'  comunicazione  al
comune ai  fini  del  rilascio  della  dichiarazione  di  ultimazione
lavori. 
  2. Ai fini  di  cui  al  comma  1,  il  comune,  anche  avvalendosi
dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (AR
PAT),  effettua  l'ispezione  finale  del  sito  estrattivo  e  delle
eventuali pertinenze in relazione al progetto di coltivazione. 
  3. Sulla base delle  risultanze  di  cui  al  comma  2,  il  comune
provvede allo svincolo della garanzia prestata ai sensi dell'art.  26
ed emette la dichiarazione di ultimazione lavori,  ovvero  intima  al
titolare  dell'autorizzazione  la  regolare  esecuzione  delle  opere
necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti  dal  progetto  e  dal
provvedimento di autorizzazione entro un congruo termine. 
  4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma  3,  il  comune
utilizza la garanzia  finanziaria  prestata  per  l'esecuzione  delle
opere di risistemazione per la definitiva messa  in  sicurezza  e  il
reinserimento ambientale dell'area, salvo l'accertamento di ulteriori
danni eccedenti la  fideiussione  da  porre  a  carico  del  titolare
dell'autorizzazione. 
  5. Il titolare dell'autorizzazione per l'attivita' estrattiva nelle
cave di prestito statale e regionale effettua la comunicazione di cui
al comma 1 al comune ed alla Regione, che provvede ai sensi dei commi
3 e 4. 
  6.  Qualora  alla  scadenza   dell'autorizzazione   i   lavori   di
risistemazione non risultino ultimati, il comune  provvede  ai  sensi
dei commi 3 e 4.