Art. 26 
 
                        Garanzie finanziarie 
 
  1. Il rilascio dell'autorizzazione e del  permesso  di  ricerca  e'
subordinato alla prestazione, da  parte  dell'istante  a  favore  del
comune, di una garanzia finanziaria ai fini della corretta esecuzione
del progetto di risistemazione  determinata  dal  comune  sulla  base
della perizia di stima allegata alla domanda di autorizzazione  o  di
permesso di ricerca. 
  2. Le garanzie finanziarie sono costituite con una delle  modalita'
di seguito indicate: 
    a) reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento
approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827  (Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato); 
    b) fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di  cui
all'art.  5  del  regio  decreto-legge  12   marzo   1936,   n.   375
(Disposizioni per la difesa del risparmio e per la  disciplina  della
funzione creditizia); 
    c) polizza assicurativa rilasciata da un'impresa di assicurazione
debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni  ed  operante
nel territorio dello Stato in regime di liberta' di stabilimento o di
liberta' di prestazione di servizi. 
  3. La garanzia finanziaria  copre  l'intero  periodo  di  validita'
dell'autorizzazione incluso il tempo previsto per  la  risistemazione
comprensivo  dei  tempi  per  l'attecchimento  di  eventuali  essenze
arboree e arbustive, fatto salvo quanto previsto al comma 4. 
  4.  La  garanzia  finanziaria  di  cui  al  comma  1,  puo'  essere
rilasciata  per  fasi  temporalmente  individuate  nel  progetto   di
coltivazione  a   cui   corrisponde   uno   specifico   progetto   di
risistemazione. 
  5. L'importo della garanzia e' determinato dal comune e puo' essere
adeguato annualmente in funzione: 
    a) dello stato di avanzamento del progetto di coltivazione; 
    b) delle opere di risistemazione realmente eseguite ai sensi  del
comma 4; 
    c) delle varianti all'autorizzazione di cui all'art. 23. 
  6. Le garanzie finanziarie sono ridotte del 15  per  cento  per  le
imprese registrate ai sensi del reg. (C E) 1221/2009, e  del  10  per
cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale
ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. 
  7. Ai fini del  mantenimento  della  riduzione  dell'importo  delle
garanzie finanziarie, l'istante deve  rinnovare  l'autocertificazione
in ordine  al  possesso  delle  certificazioni  relative  al  sistema
comunitario di eco-gestione e audit (Eco-management and audit  scheme
«EMAS»), e delle certificazioni UNI EN ISO 14001 per tutto il periodo
di validita' dell'autorizzazione. 
  8. Le riduzioni dell'importo delle garanzie finanziarie di  cui  al
comma 6, possono essere applicate, dalla data di  entrata  in  vigore
della  presente  legge,   anche   per   attivita'   estrattive   gia'
autorizzate. 
  9. L'istante e' tenuto a comunicare al comune eventuali sospensioni
o revoche delle certificazioni da parte dell'organismo  competente  o
dell'ente di certificazione. 
  10. L'importo della garanzia e' aggiornato dal comune  ogni  cinque
anni in base al reale andamento dei lavori e, comunque, applicando le
variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. 
  11. Lo svincolo della garanzia finanziaria e' disposto dal comune a
seguito della verifica dell'avvenuta  realizzazione  delle  opere  di
risistemazione. 
  12.  Su  richiesta  degli  interessati  la  garanzia  puo'   essere
svincolata  anche  parzialmente,  con  cadenza  minima  annuale,  per
l'ammontare delle opere di risistemazione realizzate.