Art. 26 Garanzie finanziarie 1. Il rilascio dell'autorizzazione e del permesso di ricerca e' subordinato alla prestazione, da parte dell'istante a favore del comune, di una garanzia finanziaria ai fini della corretta esecuzione del progetto di risistemazione determinata dal comune sulla base della perizia di stima allegata alla domanda di autorizzazione o di permesso di ricerca. 2. Le garanzie finanziarie sono costituite con una delle modalita' di seguito indicate: a) reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato); b) fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia); c) polizza assicurativa rilasciata da un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio dello Stato in regime di liberta' di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi. 3. La garanzia finanziaria copre l'intero periodo di validita' dell'autorizzazione incluso il tempo previsto per la risistemazione comprensivo dei tempi per l'attecchimento di eventuali essenze arboree e arbustive, fatto salvo quanto previsto al comma 4. 4. La garanzia finanziaria di cui al comma 1, puo' essere rilasciata per fasi temporalmente individuate nel progetto di coltivazione a cui corrisponde uno specifico progetto di risistemazione. 5. L'importo della garanzia e' determinato dal comune e puo' essere adeguato annualmente in funzione: a) dello stato di avanzamento del progetto di coltivazione; b) delle opere di risistemazione realmente eseguite ai sensi del comma 4; c) delle varianti all'autorizzazione di cui all'art. 23. 6. Le garanzie finanziarie sono ridotte del 15 per cento per le imprese registrate ai sensi del reg. (C E) 1221/2009, e del 10 per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. 7. Ai fini del mantenimento della riduzione dell'importo delle garanzie finanziarie, l'istante deve rinnovare l'autocertificazione in ordine al possesso delle certificazioni relative al sistema comunitario di eco-gestione e audit (Eco-management and audit scheme «EMAS»), e delle certificazioni UNI EN ISO 14001 per tutto il periodo di validita' dell'autorizzazione. 8. Le riduzioni dell'importo delle garanzie finanziarie di cui al comma 6, possono essere applicate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per attivita' estrattive gia' autorizzate. 9. L'istante e' tenuto a comunicare al comune eventuali sospensioni o revoche delle certificazioni da parte dell'organismo competente o dell'ente di certificazione. 10. L'importo della garanzia e' aggiornato dal comune ogni cinque anni in base al reale andamento dei lavori e, comunque, applicando le variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. 11. Lo svincolo della garanzia finanziaria e' disposto dal comune a seguito della verifica dell'avvenuta realizzazione delle opere di risistemazione. 12. Su richiesta degli interessati la garanzia puo' essere svincolata anche parzialmente, con cadenza minima annuale, per l'ammontare delle opere di risistemazione realizzate.