Art. 27 
 
                      Contributo di estrazione 
 
  1.  Per  l'estrazione  dei  materiali  per  uso  industriale,   per
costruzioni e per opere civili, il titolare dell'autorizzazione versa
al comune un contributo rapportato  alla  quantita'  e  qualita'  dei
materiali estratti, in applicazione degli importi  unitari  stabiliti
dalla Giunta regionale nel limite massimo del  10,50  per  cento  del
valore medio di mercato della relativa  categoria  di  materiali.  La
Giunta  regionale  stabilisce  gli  importi  unitari  tenendo   conto
dell'andamento storico degli stessi e del tasso di inflazione,  sulla
base di criteri di  tutela  paesaggistica  e  adesione  a  schemi  di
certificazione ambientale e/o sicurezza sul lavoro. 
  2. Il comune versa annualmente all'azienda unita' sanitaria  locale
USL competente per territorio ed alla Regione, le quote di contributo
ad esse spettanti. Il contributo e' destinato: 
  a)  per  il  90,50  per  cento  al  comune,  per   gli   interventi
infrastrutturali,  per  opere  di  tutela  ambientale  e  per   altri
interventi per  la  riqualificazione  territoriale,  nonche'  per  la
razionalizzazione degli adempimenti comunali relativi all'istruttoria
delle domande di autorizzazione e al  controllo  delle  attivita'  di
cava, compresa la relativa vigilanza; 
    b) per il 5 per cento all'azienda USL,  per  la  copertura  delle
spese per il soccorso  interno  all'attivita'  estrattiva  e  il  suo
raccordo con il sistema di emergenza sanitaria; 
    c) per  il  4,5  per  cento  alla  Regione,  in  ragione  de  gli
adempimenti di competenza in materia di attivita' estrattive. 
  3.  I  comuni  ricadenti,  anche  parzialmente,   all'interno   del
territorio del Parco delle Alpi Apuane versano all'Ente  Parco  delle
Alpi Apuane l'1 per cento dei contributi loro spettanti  e  destinano
lo 0,5 per cento di tali contributi ad interventi di  formazione  per
la lavorazione sostenibile del marmo. L'Ente Parco delle Alpi  Apuane
destina il contributo per gli adempimenti di pianificazione e per gli
adempimenti istruttori connessi al procedimento autorizzatorio e  per
interventi di promozione e valorizzazione del Parco. 
  4.  Per  l'estrazione  di   materiali   da   taglio   il   titolare
dell'autorizzazione versa al comune  un  contributo  rapportato  alla
quantita' e qualita' del materiale per usi ornamentali  estratto,  in
applicazione degli importi stabiliti dal comune  stesso,  nel  limite
massimo del 5,25 per cento del valore medio di mercato del materiale.
Tale contributo non puo' avere valori inferiori all'importo  unitario
minimo stabilito dalla Giunta regionale per i  materiali  di  cui  al
comma  1.  Il  contributo  e'  destinato  alle  stesse  categorie  di
interventi e di adempimenti definiti ai commi 2 e 3. 
  5.  Per  i  derivati  dei  materiali   da   taglio,   il   titolare
dell'autorizzazione versa un contributo,  stabilito  dal  comune  nel
limite del 10,50 per cento del valore di mercato.  Il  contributo  e'
destinato alle  stesse  categorie  di  interventi  e  di  adempimenti
definiti ai commi 2 e 3. 
  6. Il comune, anche in  forma  associata,  stabilisce  gli  importi
unitari di cui ai commi 4 e 5, tenendo conto: 
    a) dell'andamento storico degli stessi e del tasso di inflazione; 
    b) di criteri di tutela nelle aree a vincolo paesaggistico; 
    c)  dell'adesione  delle  imprese  a  schemi  di   certificazione
ambientale e/o sicurezza sul lavoro; 
    d) dell'ammontare medio  annuale  delle  spese  finalizzate  agli
interventi ed agli adempimenti a cui e' destinato il contributo. 
  7. Per i siti estrattivi in cui sono  autorizzate  escavazioni  per
l'estrazione contestuale di materiali di cui ai commi 1, 4  e  5,  si
applicano,  per   ciascun   gruppo   di   materiali,   i   contributi
rispettivamente definiti. 
  8. Gli importi unitari di cui ai commi 4 e 5  sono  tempestivamente
comunicati alla Regione. 
  9. A scomputo, totale o parziale, del contributo di cui ai commi 1,
4 e 5, da versare per la durata dell'autorizzazione, e' facolta'  del
comune far realizzare direttamente gli interventi infrastrutturali  e
le opere di  tutela  ambientale  comunque  correlati  alle  attivita'
estrattive individuati  dallo  stesso,  previa  stipula  di  apposita
convenzione nella quale sono stabilite le modalita' di  realizzazione
e le relative garanzie,  con  conseguente  acquisizione  delle  opere
realizzate al patrimonio del comune. 
  10. Salvo diversa determinazione del comune, entro il 30 giugno  di
ogni anno, e' versato un acconto rapportato  alla  meta'  del  volume
escavato nell'anno precedente; entro  il  31  dicembre  dello  stesso
anno, e' versato il conguaglio come  risultante  dagli  elaborati  di
rilievo della cava redatti nello  stesso  mese.  Nel  primo  anno  di
esercizio dell'attivita'  estrattiva  l'acconto  e'  rapportato  alla
meta' del volume previsto di materiale da  estrarre  come  risultante
dagli elaborati di progetto. 
  11. Il comune indica nel proprio bilancio i proventi derivanti  dai
contributi di cui ai commi 1, 4 e  5,  vincolati  alla  realizzazione
delle opere e delle attivita' di cui al comma 2.