Art. 28 Consorzi 1. Il comune puo' promuovere la costituzione di consorzi volontari o puo' disporre la costituzione di consorzi obbligatori tra imprese per la gestione unica dei siti estrattivi contigui o vicini al fine di garantirne un piu' razionale sfruttamento della risorsa, un'omogeneita' nel recupero ambientale dei siti estrattivi contigui o vicini, e comunque ogni qualvolta ricorrano motivi di sicurezza. 2. L'atto costitutivo del consorzio volontario, da trasmettere al comune interessato entro trenta giorni dalla stipula, e la delibera costitutiva dei consorzi obbligatori indicano le persone preposte all'amministrazione degli interessi comuni, le opere da eseguirsi con il termine di inizio e compimento delle stesse e le condizioni imposte ai consociati, comprese le quote di spesa, nonche' le cause e le modalita' di scioglimento. 3. Con riferimento ai consorzi di cui al comma 1, il comune svolge le attivita' di cui all'art. 2619 del codice civile e provvede: a) allo scioglimento del consorzio qualora non sia possibile procedere alla gestione unica dei siti estrattivi contigui e o vicini; b) ad autorizzare una o piu' imprese a recedere dal consorzio qualora cio' consenta comunque il perseguimento dello scopo consortile di cui al comma 1.