Art. 28 
 
                              Consorzi 
 
  1. Il comune puo' promuovere la costituzione di consorzi  volontari
o puo' disporre la costituzione di consorzi obbligatori  tra  imprese
per la gestione unica dei siti estrattivi contigui o vicini  al  fine
di  garantirne  un  piu'  razionale   sfruttamento   della   risorsa,
un'omogeneita' nel recupero ambientale dei siti estrattivi contigui o
vicini, e comunque ogni qualvolta ricorrano motivi di sicurezza. 
  2. L'atto costitutivo del consorzio volontario, da  trasmettere  al
comune interessato entro trenta giorni dalla stipula, e  la  delibera
costitutiva dei consorzi obbligatori  indicano  le  persone  preposte
all'amministrazione degli interessi comuni, le opere da eseguirsi con
il termine di inizio  e  compimento  delle  stesse  e  le  condizioni
imposte ai consociati, comprese le quote di spesa, nonche' le cause e
le modalita' di scioglimento. 
  3. Con riferimento ai consorzi di cui al comma 1, il comune  svolge
le attivita' di cui all'art. 2619 del codice civile e provvede: 
    a) allo scioglimento del  consorzio  qualora  non  sia  possibile
procedere alla gestione  unica  dei  siti  estrattivi  contigui  e  o
vicini; 
    b) ad autorizzare una o piu' imprese  a  recedere  dal  consorzio
qualora  cio'  consenta  comunque  il   perseguimento   dello   scopo
consortile di cui al comma 1.