Art. 29 Permesso di ricerca 1. Chiunque intenda procedere a lavori rivolti alla ricerca di materiali di cava deve chiedere il permesso al comune territorialmente interessato. 2. La domanda di permesso di ricerca e' corredata dai seguenti elaborati: a) planimetria dell'area di ricerca; b) relazione tecnica illustrativa in cui si evidenziano gli scopi della ricerca, il titolo per richiedere il permesso, i vincoli e le limitazioni d'uso presenti nel territorio interessato e i criteri da adottarsi per il loro rispetto; c) relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geominerarie, idrogeologiche, vegetazionali e paesaggistiche del luogo di intervento; d) programma dei lavori con indicazione dei mezzi da adoperare e degli interventi di risistemazione dell'area; e) piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al decreto legislativo n. 117/2008; f) perizia di stima del progetto di risistemazione. 3. Il permesso di ricerca contiene: a) la delimitazione dell'area oggetto del permesso; b) l'indicazione dei mezzi da adoperarsi; c) l'obbligo di risistemazione dell'area; d) il termine di validita' del permesso, comunque non superiore a due anni non prorogabili; e) le prescrizioni e i vincoli per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca e per la conseguente risistemazione; f) gli estremi delle garanzie finanziarie di cui all'art. 26, nonche' le condizioni e le modalita' di restituzione delle stesse, per il puntuale adempimento degli obblighi connessi alla ricerca ed al ripristino. 4. Per quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 17 e 19.