Art. 29 
 
                         Permesso di ricerca 
 
  1. Chiunque intenda procedere a  lavori  rivolti  alla  ricerca  di
materiali   di   cava   deve   chiedere   il   permesso   al   comune
territorialmente interessato. 
  2. La domanda di permesso di  ricerca  e'  corredata  dai  seguenti
elaborati: 
    a) planimetria dell'area di ricerca; 
    b) relazione tecnica illustrativa in cui si evidenziano gli scopi
della ricerca, il titolo per richiedere il permesso, i vincoli  e  le
limitazioni d'uso presenti nel territorio interessato e i criteri  da
adottarsi per il loro rispetto; 
    c) relazione sulle caratteristiche  geologiche,  geomorfologiche,
geominerarie,  idrogeologiche,  vegetazionali  e  paesaggistiche  del
luogo di intervento; 
    d) programma dei lavori con indicazione dei mezzi da adoperare  e
degli interventi di risistemazione dell'area; 
    e) piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al  decreto
legislativo n. 117/2008; 
    f) perizia di stima del progetto di risistemazione. 
  3. Il permesso di ricerca contiene: 
    a) la delimitazione dell'area oggetto del permesso; 
    b) l'indicazione dei mezzi da adoperarsi; 
    c) l'obbligo di risistemazione dell'area; 
    d) il termine di validita' del permesso, comunque non superiore a
due anni non prorogabili; 
    e) le prescrizioni e i vincoli per lo svolgimento  dell'attivita'
di ricerca e per la conseguente risistemazione; 
    f) gli estremi delle garanzie finanziarie  di  cui  all'art.  26,
nonche' le condizioni e le modalita' di  restituzione  delle  stesse,
per il puntuale adempimento degli obblighi connessi alla  ricerca  ed
al ripristino. 
  4. Per quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 17 e 19.