Art. 30 Obblighi del ricercatore 1. Nell'esercizio dell'attivita' di ricerca e' fatto divieto di procedere alla commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto, fatto salvo quanto previsto al comma 5. 2. Il ricercatore trasmette al comune ogni sei mesi, una relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti. 3. Gli esiti della ricerca sono comunicati al comune e alla Giunta regionale anche ai fini dell'implementazione dei quadro conoscitivo del PRC. In caso di esito positivo, il ricercatore puo' presentare istanza di inserimento dell'area individuata nei giacimenti del PRC. 4. Il comune adotta il provvedimento di decadenza nel caso in cui riscontri una grave inadempienza alle prescrizioni e ai vincoli stabiliti nel permesso di ricerca. 5. Qualora il programma dei lavori di cui all'art. 29, comma 2, lettera d), evidenzi l'impossibilita' di utilizzazione del materiale, in tutto o in parte, per le finalita' di cui alla medesima lettera d), tale materiale puo' essere commercializzato dal titolare del permesso di ricerca. Il ricavato, detratte le spese, e' corrisposto al comune che ha rilasciato il permesso.