Art. 30 
 
                      Obblighi del ricercatore 
 
  1. Nell'esercizio dell'attivita' di ricerca  e'  fatto  divieto  di
procedere alla commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale
estratto, fatto salvo quanto previsto al comma 5. 
  2. Il ricercatore trasmette al comune ogni sei mesi, una  relazione
sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti. 
  3. Gli esiti della ricerca sono comunicati al comune e alla  Giunta
regionale anche ai fini dell'implementazione dei  quadro  conoscitivo
del PRC. In caso di esito positivo, il  ricercatore  puo'  presentare
istanza di inserimento dell'area individuata nei giacimenti del PRC. 
  4. Il comune adotta il provvedimento di decadenza nel caso  in  cui
riscontri una grave  inadempienza  alle  prescrizioni  e  ai  vincoli
stabiliti nel permesso di ricerca. 
  5. Qualora il programma dei lavori di cui  all'art.  29,  comma  2,
lettera d), evidenzi l'impossibilita' di utilizzazione del materiale,
in tutto o in parte, per le finalita' di cui  alla  medesima  lettera
d), tale materiale puo'  essere  commercializzato  dal  titolare  del
permesso di ricerca. Il ricavato, detratte le spese,  e'  corrisposto
al comune che ha rilasciato il permesso.