Art. 31 Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi 1. Il comune, a seguito del censimento dei siti dismessi di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), individua tra i medesimi siti, nei propri strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, quelli che in base alle loro caratteristiche morfologiche, di stabilita', di inserimento ambientale e paesaggistico, necessitino di interventi di recupero e riqualificazione ambientale. 2. Il comune, per i siti estrattivi dismessi individuati ai sensi del comma 1, rilascia autorizzazione per il recupero e riqualificazione ambientale con la previsione di interventi estrattivi, a condizione che l'attivita' di escavazione sia finalizzata e funzionale al recupero ambientale e di messa in sicurezza del sito estrattivo con la possibilita' di commercializzare una quantita' di materiale non superiore al 30 per cento di quanto gia' estratto nel sito al momento della cessazione dell'attivita' estrattiva. Entro tale limite i comuni individuano le effettive quantita' massime di materiale da scavare e da commercializzare in funzione delle necessita' del corretto recupero del sito. 3. La domanda di autorizzazione per il recupero e riqualificazione del sito e' corredata, oltre che dagli elaborati di cui all'art. 17, da uno studio sulle condizioni naturalistiche del sito. 4. L'autorizzazione di cui al comma 2, puo' essere rilasciata una sola volta e con una durata massima di sei anni previa stipula di apposita convenzione. 5. Il progetto di recupero e riqualificazione ambientale e di messa in sicurezza, e' parte integrante dell'autorizzazione e puo' essere approvato per stralci relativi a singole porzioni dell'area interessata, fermo restando il limite percentuale totale di cui al comma 2. 6. Il sito estrattivo dismesso, recuperato e riqualificato, non puo' essere oggetto di successiva autorizzazione per l'esercizio di attivita' estrattiva.