Art. 31 
 
               Recupero e riqualificazione ambientale 
                    dei siti estrattivi dismessi 
 
  1. Il comune, a seguito del censimento dei  siti  dismessi  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera i), individua tra i medesimi  siti,  nei
propri strumenti della  pianificazione  territoriale  e  urbanistica,
quelli  che  in  base  alle  loro  caratteristiche  morfologiche,  di
stabilita', di inserimento ambientale e paesaggistico, necessitino di
interventi di recupero e riqualificazione ambientale. 
  2. Il comune, per i siti estrattivi dismessi individuati  ai  sensi
del  comma   1,   rilascia   autorizzazione   per   il   recupero   e
riqualificazione  ambientale  con   la   previsione   di   interventi
estrattivi,  a  condizione  che  l'attivita'   di   escavazione   sia
finalizzata e  funzionale  al  recupero  ambientale  e  di  messa  in
sicurezza del sito estrattivo con la possibilita' di commercializzare
una quantita' di materiale non superiore al 30 per  cento  di  quanto
gia' estratto nel sito al  momento  della  cessazione  dell'attivita'
estrattiva. Entro tale limite 
  i comuni individuano le effettive quantita' massime di materiale da
scavare e  da  commercializzare  in  funzione  delle  necessita'  del
corretto recupero del sito. 
  3. La domanda di autorizzazione per il recupero e  riqualificazione
del sito e' corredata, oltre che dagli elaborati di cui all'art.  17,
da uno studio sulle condizioni naturalistiche del sito. 
  4. L'autorizzazione di cui al comma 2, puo' essere  rilasciata  una
sola volta e con una durata massima di sei  anni  previa  stipula  di
apposita convenzione. 
  5. Il progetto di recupero e riqualificazione ambientale e di messa
in sicurezza, e' parte integrante dell'autorizzazione e  puo'  essere
approvato  per  stralci  relativi  a   singole   porzioni   dell'area
interessata, fermo restando il limite percentuale totale  di  cui  al
comma 2. 
  6. Il sito estrattivo dismesso,  recuperato  e  riqualificato,  non
puo' essere oggetto di successiva autorizzazione per  l'esercizio  di
attivita' estrattiva.